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Superbonus, via alle lettere senza variazione al Catasto
Parte ufficialmente l’operazione delle lettere di compliance sul superbonus. A sancire lo start è il provvedimento 38133/2025 diramato dal neodirettore delle Entrate, Vincenzo Carbone. La campagna, di cui non sono disponibili le cifre ufficiali sul numero di invii, prende le mosse dalla norma inserita nella legge di Bilancio 2024, che stabiliva appunto la trasmissione di comunicazioni finalizzate all’adempimento spontaneo per i contribuenti che avevano sfruttato il superbonus, ma senza poi inviare la dichiarazione di variazione catastale, laddove sia previsto, al termine dei lavori. Quindi, senza passare da un aggiornamento della classe dell’abitazione o della rendita, che incorpora il maggior valore acquisito dalla casa dopo i lavori di ristrutturazione con la maxiagevolazione. Di fatto, un modo per pagare successivamente meno imposte, ad esempio nel caso di Imu sulle seconde abitazioni.
Mef ed Entrate
Dopo gli annunci del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (reiterati anche nell’atto di indirizzo 2025/2027) e le dichiarazioni del direttore delle Entrate, anche nel corso dell’ultimo Telefisco (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 febbraio), l’operazione verità sull’impatto che i lavori di superbonus hanno avuto sulla redditività degli immobili prende finalmente corpo. E, almeno nelle premesse, sarà un’operazione ad ampio raggio.
Il provvedimento delle Entrate, infatti, non pone limitazioni particolari al perimetro di applicazione della norma e, quindi, di invio delle lettere di compliance. Applicando la legge di Bilancio in modo letterale, spiega che gli invii potranno riguardare tutte quelle situazioni nelle quali sono stati effettuati lavori di superbonus che, alla conclusione, avrebbero richiesto una comunicazione al catasto. Non saranno, insomma, colpiti solo gli scostamenti rilevanti o le situazioni di particolare criticità.
Le condizioni di verifica
La regola catastale ordinaria prevede, infatti, l’obbligo di presentazione nel caso in cui il rapporto tra importo dei lavori e valore immobiliare originario superi il 15 per cento. Non è il solo caso previsto dalle norme: ad esempio, queste comunicazioni sono richieste per i frazionamenti, i cambi di destinazione d’uso e le modifiche della distribuzione interna degli ambienti. L’altra condizione per essere sottoposto alla verifica delle Entrate è la presentazione di una comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura.
La lettera – va sottolineato – non rappresenta un “atto di accusa” da parte del Fisco ma semplicemente un invito a rimediare a una mancanza, nel caso la dichiarazione fosse dovuta, oppure a spiegare all’Agenzia perché la variazione catastale non è stata presentata. Il contribuente, infatti, anche tramite intermediari potrà «segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti». Oppure potrà regolarizzare le proprie omissioni, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore