Tardiva l’istanza del contribuente passati i 60 giorni dalla notifica

Tardiva l’istanza del contribuente passati i 60 giorni dalla notifica

La legge 228/2012 ha introdotto una forma di tutela del debitore destinatario di atti della riscossione coattiva che possono rivelarsi infondati e che è in grado di generare un effetto automatico (di annullamento) del carico iscritto a ruolo con la sola presentazione dell’istanza e il silenzio-assenso che si realizza dopo 220 giorni in caso di mancato riscontro dell’ente impositore. Tuttavia, in seguito alle ultime modifiche normative, l’istanza del contribuente deve considerarsi tardiva se proposta dopo i 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2499 del 13 giugno 2022.

Il caso

Un contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca eccependo l’intervenuta prescrizione dei debiti tributari e la maturazione del silenzio assenso ai sensi della legge 228/2012. In particolare, precisava che in data 19 aprile 2018, a seguito della notifica di un avviso di intimazione relativo ad alcune cartelle, aveva presentato istanza, come previsto dalla suddetta legge, per prescrizione dei crediti ma nessun riscontro era pervenuto nei successivi 220 giorni sicché il credito doveva ritenersi annullato per effetto del silenzio assenso come previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 228/2012.

La sentenza

I giudici di secondo grado decidono per il rigetto del ricorso originario. La Ctr ha osservato che, per effetto della modifica introdotta dal Dlgs 159/2015, il comma 538 prevede che il termine di presentazione della dichiarazione ex comma 537 è, a pena di decadenza, di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione. Nel caso di specie, l’avviso di intimazione, come risultava dagli atti di causa e affermato esplicitamente dallo stesso contribuente nell’istanza del 18 luglio 2018, era stato consegnato in data 26 aprile 2018, per cui doveva rilevarsi la tardività della predetta istanza.

Peraltro, risultava che le prodromiche cartelle di pagamento erano state tutte notificate nei termini, per cui la richiesta di sospensione e il conseguente annullamento delle stesse non poteva essere richiesto secondo quanto previsto dalla legge 228/2012. Né, concludono i giudici, valeva obiettare che alla data della presentazione della dichiarazione le cartelle dovevano considerarsi prescritte, in quanto alle stesse si applica il termine decennale, che alla data dell’istanza del contribuente non era decorso, stante anche la notifica dell’avviso di intimazione che aveva interrotto eventuali prescrizioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore