Tassazione del Tfr, nulla la cartella esattoriale se non è preceduta dall’avviso bonario

Tassazione del Tfr, nulla la cartella esattoriale se non è preceduta dall’avviso bonario

È nulla la cartella di pagamento sul ricalcolo della tassazione del Tfr se non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità – avviso bonario – al contribuente interessato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 111/2025) ha accolto il ricorso di un ex dipendente che si era visto recapitare la cartella sulla tassazione separata sul suo Tfr, comprensiva di interessi e sanzioni. Per i giudici lo Statuto del contribuente, e i diritti di contraddittorio ivi previsti, prevalgono sulla prassi di automazione dei controlli dell’Agenzia che sfocia direttamente nella cartella esattoriale senza passare per il confronto con il contribuente.

Il caso

Un lavoratore dipendente aveva ricevuto dall’agenzia delle Entrate-Riscossione la cartella di pagamento relativa all’Irpef dovuta sull’indennità di fine rapporto. Il contribuente si opponeva al recupero fiscale eccependo l’omessa preventiva notifica della comunicazione degli esiti dell’attività di liquidazione. L’Ufficio ribadiva in giudizio la liceità del proprio operato sostenendo che, in assenza di elementi di incertezza, non è necessaria la preventiva comunicazione al contribuente degli importi dovuti, adempiendo a tale finalità la stessa cartella di pagamento inglobante la duplice funzione di comunicazione e di riscossione.

I motivi di illegittimità della cartella

Secondo i giudici tributari è «chiarissima» la previsione della legge finanziaria 2005 e, soprattutto, l’applicazione giurisprudenziale (tra le altre, Cassazione) sulla riscossione di imposte in regime di tassazione separata, in cui vi è l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione.

L’orientamento giurisprudenziale di legittimità è consolidato (Cass. n. 11000/2014; Cass. n. 12927/2016; Cass. n. 18398/2018) nel ritenere che «l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione al ruolo è nullo»; riconoscendo, altresì, alla comunicazione un «valore peculiare» con riferimento al regime della tassazione separata, poiché «trattasi infatti di ipotesi nelle quali l’imposta non è autoliquidata dal contribuente stesso, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta».

I giudici tributari di merito hanno ricordato come la stessa prassi dell’Agenzia (Circolare n. 6/E del 6 giugno 2005) abbia chiarito che la comunicazione preventiva «è inviata al contribuente per consentirgli di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria dati ed elementi non considerati nella liquidazione dell’imposta, prima di procedere al versamento dell’imposta stessa senza applicazioni di sanzioni e di interessi».

Fonte: Il Sole 24 Ore