Transizione 5.0: ecco le Faq del Mimit dal risparmio energetico agli impianti di servizio per alberghi e negozi

Transizione 5.0: ecco le Faq del Mimit dal risparmio energetico agli impianti di servizio per alberghi e negozi

Calcolo del risparmio energetico

 

Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa disponibilità dell’impresa?

È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, inalternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

– Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttur aproduttiva nella disponibilità dell’impresa;

– il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

 Nel caso in cui l’impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?

La campagna di misure non è necessariamente vincolata ad una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.

Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la “struttura produttiva” e il “processo produttivo”?

Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:

– “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).

“struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specificacoltivazione o attività zootecnica.

 Nel caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?

Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell’ambito dell’incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L’obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:

– la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio.

– in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente),valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio. È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l’opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.

 Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è ammessa un’alternativa per determinare la riduzione dei consumi?

Sì, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata a unprocesso specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dell’efficienzaenergetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi. Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato l’uso di un’analisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso.

Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformità ai requisiti previsti, purché l’analisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano documentate in modo rigoroso e trasparente.

 Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality”finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?

Sì, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” (come isistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare l’analisi al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio risulta coerente con quanto specificato nella FAQ 4.11, in cui si chiarisce che il risparmio energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex post) l’installazione del sistema. Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l’illuminazione e il condizionamento. Questo approccio consente una stima accurata dei benefici in termini di efficienza energetica, considerando tutti gli utilizzi elettrici su cui il sistema di power quality ha un impatto, direzionando così l’analisi esclusivamente su quel vettore energetico.

Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0?

Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codicefiscale – C.F.). Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona dimercato.

Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:

Zona Nord

Zona Centro Nord

Zona Centro Sud

Zona Sud

Zona Calabria

Zona Sicilia

Zona Sardegna

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decretolegge113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023,n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:-la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;-la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tresezioni a), b) e c) del Registro;-a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:

– un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;

– di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi digestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo infabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12,comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall’art. 1, comma 6 deldecreto-legge 113/2024, e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativisottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

 Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici?

La produzione di calore tramite un impianto solare termico può essere considerata assimilabile nell’ambito della “elettrificazione degli usi termici” o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di “elettrificazione” in senso stretto (poiché l’energia termica proviene direttamente dal sole e non dall’elettricità), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore. Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo. Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.

 Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0, è possibile applicare una “normalizzazione” che tenga conto di variabili e condizioni future?

Sì, il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da determinare in base ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio del progetto, può essere soggetto a una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati. La normalizzazione può considerare, ad esempio, variazioni attese nella produzione, espansioni dell’attività, o condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es., modifiche climaticherilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro, ecc.), anche in relazione ai nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione. È importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo rigoroso, in modo da dimostrare la necessità di un aggiustamento del fabbisogno e, di conseguenza, del dimensionamento dell’impianto. Questa possibilità di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento più realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione 5.0.

Dnsh

 Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti special si pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?

Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024:

– Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata;

– Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.

 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l’implementazione di software per l’ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?

Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.

In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce eettivamente trasportata.

Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, (“relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica iregolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”). Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.

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Fonte: Il Sole 24 Ore