Trasporti internazionali, lo spedizioniere attesta l’incarico diretto al vettore
Trasporti internazionali sempre al centro dell’attenzione. Diversi interventi di prassi hanno infatti delineato l’effettiva portata della modifica dell’articolo 9 del Dpr 633/72. La modifica – che, ricordiamo, ha effetto dalle operazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 – restringe l’ambito della non imponibilità Iva alle sole prestazioni di trasporto relative a beni in esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva (se il corrispettivo del servizio, in tal caso, è incluso nella base imponibile in dogana) che siano rese all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di cui al n. 4 dello stesso articolo 9.
Oltre alla circolare 5/E/2022, che ha fornito le prime indicazioni sulle novità della disciplina, si segnalano alcune risposte a interpello. Ultima in ordine di tempo e particolarmente significativa è la risposta 392 del 26 luglio scorso.
Il nodo dell’applicazione a catena
La norma prevede ora – in linea con le conclusioni della corte di Giustizia Ue (sentenza C-288/16) – che l’esenzione (nella terminologia comunitaria) spetta solo alle prestazioni fornite “direttamente” ai soggetti sopra individuati. La non imponibilità è invece esclusa per gli eventuali sub-rapporti posti in essere dal vettore principale, compreso il caso dei consorzi e delle cooperative che affidano, in tutto o in parte, il trasporto ai consorziati/soci. I sub-vettori, pertanto, ove si tratti di soggetti nazionali, devono fatturare la prestazione al vettore/appaltante con applicazione dell’imposta.
Secondo la citata risposta 392/22, ciò vale anche qualora il soggetto che affida in tutto o in parte il trasporto sia uno spedizioniere/operatore doganale, ossia uno dei soggetti ai quali il nuovo comma 3, articolo 9, del Dpr 633/72 (letteralmente) consentirebbe di ricevere fatture non imponibili. E questo perché, nella fattispecie esaminata, tale operatore in realtà non agisce in veste di spedizioniere, bensì quale soggetto che, a sua volta, ha ricevuto l’incarico da un altro spedizioniere che (egli sì) è in diretto contatto con l’esportatore.
La soluzione adottata appare concettualmente corretta, mirando a evitare – come sostiene la risposta dell’Agenzia – che trovi spazio un’applicazione “a catena” del regime di non imponibilità: proprio l’effetto che la sentenza C-288/16 e la conseguente modifica dell’articolo 9 puntano a evitare.
Fonte: Il Sole 24 Ore