Violenza di genere, tutela rafforzata con ascolto anticipato delle vittime
La vulnerabilità delle vittime della violenza di genere deve essere considerata presunta per legge. Per questo la donna che denuncia deve essere sentita subito, in sede di incidente probatorio nel contraddittorio tra le parti, così da evitare di farle rivivere, a distanza di anni, le sofferenze patite.
Le Sezioni unite, con l’informazione provvisoria n. 18/2024, hanno dunque sciolto un contrasto che da tempo divide la giurisprudenza di legittimità, bollando come abnorme e dunque ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, relativo alla testimonianza della persona vittima di violenza di genere (articolo 392, comma 1-bis, primo periodo, del Codice di rito penale) motivando il no sulla non vulnerabilità della persona offesa e sulla rinviabilità della prova. La decisione presa dal Supremo collegio nell’udienza del 12 dicembre scorso è in linea con la via che era stata già indicata dalla sezione remittente che, analizzando gli interventi sull’articolo 392, comma 1 bis, che si sono succeduti nel tempo, è arrivata a negare che l’attuale configurazione della norma consenta valutazioni discrezionali al giudice, una volta accertato che il teste da ascoltare sia la persona offesa da uno dei reati inclusi nel catalogo o un minorenne.
La necessità di rafforzare gli uffici di Gip e Gup
Esprime soddisfazione per la decisione delle Sezioni unite il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. «Il Supremo collegio ha indicato il modo ideale di procedere, perché consente di cristallizzare la prova – dice Roia – e incentiva anche i riti alternativi. Le norme per anticipare l’ascolto ci sono già, ma non veniva fatto perché Gip e Gup non hanno le forze. Ora bisogna rafforzare quegli uffici e di pari passo formare i magistrati nell’ascolto».
Una scelta di campo che era già stata fatta dai giudici della terza sezione penale che, nell’ordinanza di rinvio, avevano sottolineato come un ascolto anticipato rispondesse alla duplice esigenza di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria, in linea con le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale della Corte europea dei diritti dell’Uomo, e di tutelare la genuinità della prova.
Fonte: Il Sole 24 Ore