Violenza domestica, allontanamenti chiesti dal Pm solo se ci sono gravi indizi

Violenza domestica, allontanamenti chiesti dal Pm solo se ci sono gravi indizi

Per convalidare il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare servono gravi indizi di colpevolezza del reato di violenza domestica. Partendo da questo presupposto la Cassazione (sentenza 3892) ha respinto il ricorso del Pm contro l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva considerato, sentita una badante indagata per violenza domestica, che non ci fossero elementi idonei a giustificare l’adozione della misura.

E che, perlomeno sotto il profilo del dolo, non erano stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza. Senza successo il sostituto procuratore ricorrente aveva fatto presente che il provvedimento era stato adottato dal Pm «sulla base delle riprese video e del referto che attestavano la consumazione di reiterate aggressioni, con uso della violenza fisica, ai danni di un’anziana, assistita quotidianamente dall’indagata».

Il Codice rosso

La Suprema corte analizza per la prima volta il nuovo Codice rosso (legge 168/2023) per quanto riguarda la misura dell’allontanamento d’urgenza, adottata in base all’articolo 384-bis, comma 2.

Una norma che consente al Pm, anche fuori dei casi di flagranza, di disporre la misura urgente – con decreto motivato – nei confronti della persona gravemente indiziata dei reati di genere, di violenza domestica o commessi nei confronti di persone vulnerabili, nei casi in cui siano aggravati o procedibili d’ufficio. Ipotesi diverse, dunque, rispetto all’analoga ipotesi di allontanamento dalla casa familiare in cui, essendoci la flagranza, su via libera del Pm, la misura può essere adottata dalla polizia giudiziaria, che ha percezione del reato.

Presupposti e indizi

La Corte sottolinea che finora la giurisprudenza di legittimità si è occupata di quest’ultimo caso. E lo ha fatto chiarendo che in sede di convalida, il giudice deve controllare l’esistenza dei presupposti che rendono legittimo l’allontanamento, valutando l’azione della polizia rispetto allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dal Codice penale. Questo «con la precisazione che il giudice valuta la sussistenza del “fumus commissi delicti” secondo una verifica “ex ante”, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione del provvedimento».

Fonte: Il Sole 24 Ore