
Con due circolari l’Istituto di previdenza illustra le procedure che i datori di lavoro devono seguire per beneficiare dei due incentivi, sotto forma di sgravi contributivi per favorire l’inclusione lavorativa di due categorie fragili
Diventano operativi l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2026 per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. e l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei giovani under 35, introdotto dal decreto Lavoro 2026.
L’Inps ha diffuso le istruzioni operative per rendere pienamente fruibili i due incentivi, destinati a sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di fragilità occupazionale. con pubblicazione, rispettivamente, della circolare n. 82 del 29 luglio 2026 (bonus mamme) e con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026 (under 35),
Iniziamo dal contenuto della circolare n. 82 del 29 luglio 2026, per dare piena attuazione alla misura di esonero contributivo per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di impiego regolarmente retribuito.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nella misura del 100 per cento dei contributi datoriali e nel limite massimo di 8mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione originaria. Qualora, infine, l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Vediamo le procedure per fruire dell’esonero. Il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e già presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse. A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive e potranno essere recuperate, qualora si sia già proceduto all’assunzione, anche le eventuali quote di incentivo spettanti per le mensilità pregresse.
Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni per rendere pienamente operativo l’incentivo delle stabilizzazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato riguardanti giovani under 35.
L’Istituto comunica che è possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, denominato “Incentivo alla stabilizzazione”.
A questo proposito va ricordato che con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’Istituto ha già pubblicato le istruzioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, ovvero le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo, devono rispettare due condizioni: essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026; riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino due caratteristiche: con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026; con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi.
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