
Tensione politica sul dlgs Intelligenza artificiale. Le opposizioni insorgono. Il Governo: «l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’Ai Act, con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’autorità giudiziaria»
Il tentativo di blitz del Governo, l’insurrezione delle opposizioni, lo stop dell’Unione europea, le rassicurazioni di Palazzo Chigi e, infine, la parziale rettifica da parte della maggioranza. È questo, in estrema sintesi, il cortocircuito andato in scena sul tema delicato del riconoscimento facciale integrato con l’intelligenza artificiale. Un dossier che ha anche diviso di nuovo il centrodestra, con Forza Italia corsa a distinguersi e a intestarsi l’esigenza di introdurre garanzie e tutele dei diritti. Mentre il Pd, con la segretaria Elly Schlein, accusa: «Il Governo litiga su tutto, è distante dai problemi delle persone, vanno spediti solo sul Grande Fratello: preferiscono controllare le persone, anziché risolverne i problemi».
Tutto è partito il 29 luglio, quando il Governo ha provato ad accelerare sul decreto legislativo che recepisce l’Ai Act europeo (regolamento 2024/1689) e che dopo l’iter parlamentare dovrà tornare in Consiglio dei ministri per il varo definitivo, prevedendo che in casi urgenti come minacce di terrorismo o alla vita o all’incolumità personale, ricerca di persone scomparse o sequestrate, tratta o sfruttamento sessuale, le forze dell’ordine possano ottenere – previa comunicazione anche solo orale al pubblico ministero – l’autorizzazione a usare i dati biometrici raccolti con l’intelligenza artificiale. Non solo. Lo schema di Dlgs contempla anche la possibilità che i sistemi di videosorveglianza vengano usati a scopo preventivo per indagare sulle condotte di un soggetto indiziato per reati presunti, con il lasciapassare dell’autorità giudiziaria designata dal questore, e che i dati biometrici di tutti coloro che accedono a luoghi interessati da un’emergenza di ordine pubblico (il pensiero corre alle manifestazioni di Bologna e dei No Tav) possano essere memorizzati per sette giorni.
Contro queste previsioni erano subito insorte le opposizioni, gridando allo «Stato di polizia» e sottolineando in particolare che la conservazione a scopo preventivo dei dati biometrici, prima che un reato sia commesso, risulta incompatibile con il regolamento Ue. Una lettura confermata il 30 luglio dalla stessa Commissione Ue attraverso un portavoce che si è espresso nel consueto appuntamento mattutino con la stampa pur premettendo di non avere tutti gli elementi per giudicare «in anticipo» il caso italiano. «Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili – ha spiegato – è una pratica vietata dalla legge sull’Ai (Ai Act), quindi è applicabile già dall’anno scorso e diventerà esecutivo entro quest’anno. Non vogliamo che con l’Ai ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto».
Alla Camera, nelle stesse ore, è stato sospeso e rinviato il voto della commissione Affari europei per il freno azionato da Forza Italia. «L’adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull’Ai è un passaggio di grande rilievo, soprattutto quando riguarda l’utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia e nei procedimenti penali», ha commentato la relatrice azzurra Cristina Rossello, che aveva proposto un parere denso di rilievi critici. «Parliamo di strumenti innovativi e delicati, come l’identificazione biometrica in tempo reale, il riconoscimento facciale a posteriori e l’uso di dati biometrici per la ricerca di persone scomparse o la prevenzione di minacce imminenti. Proprio per questo servono regole chiare, garanzie solide e piena tutela dei diritti individuali riconosciuti dall’ordinamento nazionale ed europeo».
Poco dopo, ecco intervenire a cercare di placare gli animi fonti di Palazzo Chigi, secondo cui «l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’Ai Act, con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’autorità giudiziaria». Le stesse fonti hanno rivendicato che l’Italia si pone all’avanguardia nella governance dell’intelligenza artificiale e nell’adozione rapida di una normativa di sistema. La promessa finale è che «il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, per uno sviluppo e un’applicazione dell’Ai centrata sull’uomo e governata dall’uomo».
L’effetto è stato quello di far scendere la maggioranza a più miti consigli. Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia, prima del Senato e poi della Camera, hanno approvato i loro pareri favorevoli, ma con molte osservazioni (e il voto contrario delle opposizioni). Tra i rilievi, l’opportunità che il Governo chiarisca «la natura della banca dati di riferimento e di definirne, anche tramite rinvio al decreto di cui all’articolo 9 comma 5, i requisiti minimi relativi all’accuratezza e all’affidabilità, alle misure di sicurezza, ai tempi di cancellazione e alle garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato», e valuti «l’opportunità di chiarire in maniera più puntuale l’autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di intelligenza artificiale per l’analisi di quelle immagini».
Veniamo, nel dettaglio, al testo del provvedimento. Il riconoscimento facciale entra nel dispositivo di sicurezza dello Stato. Negli stadi, nei grandi eventi, nelle attività preventive delle Forze dell’ordine. Dopo un reato, l’intelligenza artificiale potrà scandagliare immagini e filmati per identificare persone già indiziate. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà invece essere attivata contro minacce specifiche, dal terrorismo alla ricerca di persone scomparse, sequestrate, vittime di tratta o sfruttamento sessuale. A giugno scorso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che «non c’è nessun grande fratello generalizzato».
Intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il decreto consente alla polizia di sviluppare e utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale. La macchina, però, non avrà l’ultima parola. Prima di confluire in atti capaci di incidere sui diritti delle persone, i risultati automatici dovranno essere sottoposti a una revisione umana qualificata e tracciabile.
Riconoscimento biometrico in tempo reale. Il cuore più delicato è l’articolo 8. La norma autorizza l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità preventive. Si tratta di un impiego «in casi eccezionali» anche prima della commissione di reati: può avvenire quando c’è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c’è la necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro o sfruttamento sessuale.
L’attivazione non è automatica. Serve l’autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali delle Forze dell’ordine. La durata massima è di quindici giorni, con possibilità di proroga.
Riconoscimento facciale dopo un reato. Un altro binario è quello dell’articolo 10: il riconoscimento facciale a posteriori. Qui l’intelligenza artificiale viene integrata nei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi e negli eventi interessati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il perimetro comprende stadi, grandi manifestazioni e accessi regolati da titoli, spesso collegati a posti assegnati. I dati biometrici raccolti agli ingressi potranno essere conservati localmente per sette giorni. Il confronto facciale, però, potrà partire soltanto dopo la commissione di un reato, anche tentato. E dovrà avvenire con un intervallo temporale sufficiente a evitare che il sistema si trasformi in uno strumento di identificazione in tempo reale. La finalità è circoscritta: individuare persone già indiziate sulla base di immagini video-fotografiche e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili. La responsabilità ricade direttamente sull’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
Dati biometrici e responsabilità del Viminale. Il titolare del trattamento è il ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Installazione e manutenzione degli impianti restano invece a carico dei privati che organizzano gli eventi. Il modello separa così la gestione tecnica e finanziaria delle strutture dalla responsabilità pubblica sull’impiego dei dati e dei sistemi di riconoscimento.
Chi autorizza il riconoscimento facciale. Le garanzie cambiano in base allo scenario: per l’identificazione biometrica preventiva in tempo reale autorizza il procuratore. Quando il sistema viene utilizzato all’interno di un procedimento penale, l’autorizzazione spetta al giudice per le indagini preliminari. Il riconoscimento facciale a posteriori disciplinato dall’articolo 10 resta invece sotto la responsabilità dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
Vietato lo scraping indiscriminato delle immagini. Il decreto chiude infine la strada alla costruzione incontrollata di archivi biometrici. Non potranno essere create o alimentate banche dati raccogliendo indiscriminatamente immagini dal web o dai sistemi di videosorveglianza. È il divieto contro il cosiddetto scraping non mirato: nessun rastrellamento generalizzato di fotografie e volti per costruire archivi destinati al riconoscimento biometrico.
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