
Dodici mesi per la presentazione dell’apertura della successione che coincide normalmente con la data del decesso del contribuente da cui si eredita. Una guida delle Entrate spiega anche chi e come deve versare
Presentazione telematica entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, normalmente, con la data del decesso del contribuente da cui si eredita. La trasmissione può essere effettuata direttamente dagli eredi, dai chiamati all’eredità e dai legatari tramite:
- il servizio «Dichiarazione di successione precompilata web», disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate;
- il software «Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali».
Sono alcune delle indicazioni che arrivano dalla guida «Dichiarazione e imposta di successione» pubblicata dall’agenzia delle Entrate.
Il servizio dichiarazione di successione precompilata web – precisa la guida – permette di compilare il modello più velocemente, offrendo una dichiarazione già parzialmente compilata con alcuni dati in possesso dell’Agenzia. All’utente basterà validare o eventualmente modificare tali informazioni. Inoltre, senza installare alcun software, il servizio web calcola le imposte dovute e permette di versarle direttamente con la presentazione telematica della dichiarazione. Consente, infine, di richiedere la voltura catastale degli immobili. Per accedere al servizio bisogna possedere le credenziali Spid, oppure la Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi).
Come ricorda la guida delle Entrate, la dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (professionista o Caf). Infine, prenotando un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia, il contribuente può richiedere allo stesso ufficio la trasmissione telematica della dichiarazione da lui compilata.
Solo chi risiede all’estero, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, può presentare il modello cartaceo. In tal caso, la presentazione deve avvenire tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La guida mette in evidenza anche le condizioni in presenza delle quali si può evitare l’invio. Come riporta la guida, «non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e ha un valore non superiore a 100mila euro;
2. se non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari».
Sempre la guida dell’Agenzia precisa che per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 è il contribuente a dover “autoliquidare” l’imposta di successione nei casi in cui è dovuta, come avveniva già per le altre imposte (ipotecaria, catastale, bollo) e la tassa per i servizi ipotecari e catastali. Quindi, entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione, egli deve versare l’imposta (se dovuta). L’imposta di successione può essere pagata sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione, assieme alle altre somme autoliquidate, sia successivamente (ma entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione).
La guida ricorda anche le aliquote e le franchigie per l’imposta di successione:
- 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro;
- 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- 8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità, l’imposta si applica sul valore della quota o del legato che supera 1,5 milioni di euro.
Quando la somma da versare (al netto dell’acconto) è pari o superiore a 1.000 euro si può scegliere il versamento rateizzato, secondo le seguenti modalità:
- pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare (da effettuare contestualmente o entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione);
- rateizzazione della restante parte in massimo 8 rate trimestrali di pari importo per importi fino a 20mila euro o in massimo 12 rate trimestrali di pari importo per importi superiori a 20mila euro.
L’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione e, se rileva una maggiore imposta dovuta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
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