
Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR per i lavoratori privati, con l’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti. Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere; in assenza di decisione, il TFR e i contributi confluiscono automaticamente nel fondo pensione di riferimento. Ecco il quadro aggiornato delle opzioni disponibili per il lavoratore, con l’aiuto delle Faq del ministero del Lavoro.
Con l’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare, operativa dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato, cambia in modo significativo la disciplina della destinazione del Trattamento di fine rapporto (TFR). Le nuove regole incidono sulle scelte dei lavoratori, sui tempi di decisione e sulle modalità di accesso ai fondi pensione, superando in parte il precedente meccanismo del silenzio-assenso. Ecco il quadro aggiornato, con l’aiuto delle Faq del ministero del Lavoro, delle opzioni disponibili per il lavoratore, di come funziona l’adesione automatica e quali sono le conseguenze sul conferimento del TFR e sui contributi datoriali.
E’ stata introdotta dal 1° luglio 2026 l’adesione automatica alla previdenza complementare per gli assunti dal 1° luglio 2026: il TFR, insieme ai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per la previdenza complementare confluiscono automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Resta invece il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026, che hanno sei mesi di tempo per decidere. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se sono presenti più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella con le adesioni del maggior numero di lavoratori dell’azienda (salvo diverso accordo aziendale). In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella residuale individuata dal decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale conferire l’intero importo del TFR (il Fondo Cometa, il fondo pensione complementare dell’industria metalmeccanica).
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare, aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda/fondo Tesoreria Inps, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare (in questo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare, mentre la scelta della previdenza complementare è irrevocabile). Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l’adesione automatica.
In assenza di scelta esplicita entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare. che comporta l’integrale destinazione del TFR, del contributo del datore di lavoro (nella misura fissata dagli accordi applicabili), del contributo del lavoratore (nella misura minima fissata dagli accordi applicabili). Tuttavia il lavoratore con una Retribuzione annua lorda (RAL) inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico .
Le Faq del ministero del Lavoro spiegano che per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%. Il conferimento parziale — compresa la misura minima del 50% per i lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 — riguarda l’ipotesi di scelta esplicita entro i 60 giorni; in assenza di qualsiasi scelta opera l’adesione automatica con conferimento integrale.
Sono due le situazioni evidenziate dalle Faq del ministero del Lavoro. La prima riguarda i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale: per loro scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. Non essendo reversibile la scelta già operata di destinare il TFR alla previdenza complementare, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare.
La seconda riguarda i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale: in questo caso non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.
Sì, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non opera. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione, che possono prevedere un minimo di permanenza nel fondo e importi differenziati in relazione ai motivi che giustificano la liquidazione.
Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure una prestazione in capitale (solo se il 70% del montante accumulato genera una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS), oppure per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita.
E’ possibile, inoltre, ottenere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), con l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.
La legge di Bilancio 2026 ha ampliato le prestazioni disponibili in alternativa alla rendita vitalizia per chi detiene un fondo pensione: dal 1 luglio 2026 sono infatti disponibili la rendita a durata definita, pagata per un periodo corrispondente alla vita attesa residua come determinata dalle tavole ISTAT, e prelievi flessibili liberamente determinabili; l’erogazione frazionata in un minimo di 5 anni dal 31 ottobre 2026 con la conversione in legge del Decreto Lavoro.
Per sostenere spese sanitarie a seguito di terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
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