Leso il diritto alla libertà di fare scelte diverse. Risarcimento e obbligo di informare anche in assenza di certezze scientifiche e di un intervento ad hoc del legislatore

La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all’uso prolungato dell’iPhone. Per adempiere agli obblighi di sicurezza, infatti, alle case produttrici non basta certificare la conformità del dispositivo, ma devono fornire al consumatore informazioni chiare, visibili e adeguate sui rischi, anche solo potenziali, derivati dall’esposizione prolungata alle radiofrequenze.

La Cassazione ha accolto il ricorso di una signora che chiedeva un risarcimento per la lesione al suo diritto all’autodeterminazione, alla sua libertà di fare a scelte diverse: da un uso meno prolungato dell’iPhone, all’utilizzo con gli auricolari, o lontano dai minori. La scoperta dei possibili danni al cervello era arrivata, circa due anni dopo l’acquisto, leggendo il report di una ricerca dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, nel quale si prospettava una correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine.

Da lì la citazione in giudizio della Apple Distribution International Ltd, perdendo la causa nei primi due gradi. A dare torto alla ricorrente, sia il Tribunale sia la Corte d’appello. Per i giudici di merito il principio di “precauzione” è un precetto di diritto pubblico rivolto al legislatore e non direttamente applicabile nei rapporti privati. Mancava poi la prova scientifica del nesso causale tra esposizione alle onde elettromagnetiche e insorgenza di tumori.

Verdetti che la Suprema corte annulla con rinvio, aprendo la strada non solo al risarcimento in favore della ricorrente, ma affermando anche un obbligo del fare per le case produttrici. La tesi secondo la quale il principio di precauzione non comporta obblighi informativi applicabili ai privati senza un ulteriore intervento legislativo non esclude il comportamento contro la legge della Apple. Quanto all’incertezza scientifica, non esclude il dovere di informare, al contrario deve essere «il presupposto che impone di positivamente attivarsi in funzione preventiva a tutela dei consumatori in ordine alla sicurezza dei prodotti».

Dovere previsto per i produttori dal Codice del consumatore applicabile, senza ulteriori interventi del legislatore. Né l’assenza di avvertenze esaurienti sull’uso sicuro del telefonino può essere sanata grazie al semplice richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici ed europei.

Sbaglia la Corte d’appello anche a negare il risarcimento solo sulla base del «mero timore»: il patema d’animo concretamente sofferto va invece risarcito. La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’eventuale deficit informativo avesse inciso in modo apprezzabile sulle scelte della consumatrice. Se, dunque messa in condizione di conoscere i rischi delle radiofrequenze, avrebbeadottato le elementari cautele, idonee a ridurne l’impatto, avrebbe modulato diversamente l’utilizzo del dispositivo, «adottando comportamenti alternativi del tutto ordinari, ragionevoli e socialmente diffusi». Avvertenze che sono state già messe in atto in altri campi: dalle sigarette “light” agli Ogm.

Ma la Cassazione non si limita ad affermare il diritto al risarcimento. La Corte di merito dovrà considerare anche la condanna del produttore «a un facere specifico – si legge nell’ordinanza – quale l’inserimento e l’integrazione o la correzione dell’informazione fornita di avvertenze (più) stringenti. L’adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’esposizione prolungata al rischio, anche mediante avvertenze digitali immediate e reiterate (come notifiche o messaggi a comparsa all’avvio o durante l’utilizzo del dispositivo) e la fornitura diaccessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza».

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