
Approda in Cdm un disegno di legge per colpire la criminalità minorile: l’incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata
Oggi per i minori tra i 14 e i 18 anni l’imputabiità non è automatica: scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Domani, grazie a un disegno di legge in tre articoli che approda nel pomeriggio del 23 luglio in Consiglio dei ministri proponendo di modificare l’articolo 98 del Codice penale, diventa invece automatica: sarà l’incapacità di intendere e di volere a dover essere dimostrata caso per caso.
La nuova stretta anti maranza, fortemente voluta da Lega e Forza Italia (che alla Camera ha presentato una proposta di legge, a prima firma Marta Fascina, addirittura per abbassare da 14 a 13 anni la soglia dell’impunibilità), si basa su un’inversione dell’onere della prova e ha l’effetto di rendere regolarmente imputabili gli under 18, avvicinandoli al regime previsto per i minorenni.
“Non viene eliminata la possibilità di escludere l’imputabilità nei casi in cui il processo evolutivo del minore risulti effettivamente incompleto o compromesso – precisa la relazione illustrativa – ma si modifica il criterio di accertamento, invertendo l’attuale onere probatorio. L’incapacità di intendere o di volere non costituisce più il presupposto da accertare per affermare l’imputabilità, bensì una circostanza eccezionale che deve essere positivamente dimostrata sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento.
Secondo il Governo, “la soluzione proposta realizza un equilibrato contemperamento tra le esigenze di tutela del minore e quelle di difesa della collettività”.
La giustificazione fattuale addotta per l’intervento normativo è la trasformazione della criminalità minorile. “Le cronache giudiziarie – recita la relazione – registrano con crescente frequenza la commissione, da parte di soggetti in età sempre più giovane, di delitti di particolare gravità, quali omicidi, rapine aggravate, violenze sessuali, sequestri di persona, lesioni gravissime e altri reati caratterizzati da elevata aggressività e da una marcata capacità organizzativa”.
Da questo “mutamento sociale e culturale” deriva la volontà di modificare l’assetto delineato dal Codice penale, ritenuto sul punto datato rispetto all’effetto di tecnologie e social media sulle “relazioni interpersonali” dei giovanissimi e sulla “percezione delle condotte illecite, favorendo in alcuni casi fenomeni di emulazione, ricerca del consenso del gruppo, spettacolarizzazione della violenza e diffusione di modelli comportamentali devianti”.
Se il primo articolo del testo introduce la presunzione di imputabilità, l’articolo 2 interviene sull’art. 9, Dpr n. 448/1998 prevedendo la soppressione della disposizione che impone d’ufficio al Pm e al giudice l’acquisizione di elementi di carattere personale, familiare, sociale e ambientale finalizzati all’accertamento dell’imputabilità. L’articolo 3, infine, dispone la clausola di invarianza finanziaria.
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