Attività e limiti operativi delle guardie giurate: no alle perquisizioni

Consentiti il controllo, l’intervento sui sistemi di allarme e i servizi sussidiari

Il crescente ricorso degli enti locali ai servizi di vigilanza privata impone di ricostruire il confine tra le attività che possono essere affidate agli istituti autorizzati e quelle riservate alle Forze di polizia. Le guardie particolari giurate possono presidiare musei, biblioteche, parchi, edifici pubblici, impianti sportivi e infrastrutture, controllare gli accessi e i flussi di persone, effettuare servizi ispettivi e di vigilanza, intervenire su sistemi di allarme e svolgere servizi di sicurezza complementare, anche armata ove il servizio lo richieda. Non possono invece svolgere attività di polizia giudiziaria, identificare coattivamente le persone, effettuare perquisizioni o esercitare pubbliche funzioni.

Con la sentenza n. 226/2010, pronunciata sulla disciplina delle cosiddette “ronde” di volontari introdotte dal decreto sicurezza del 2008, la Corte costituzionale ha chiarito che la sicurezza urbana non coincide con il disagio sociale, ma con la prevenzione e la repressione dei reati e appartiene alla competenza esclusiva dello Stato. Il principio vale anche per la vigilanza privata: i soggetti autorizzati possono concorrere alla sicurezza attraverso attività di osservazione, vigilanza e protezione dei beni, secondo il modello di collaborazione delineato anche dal Protocollo «Mille occhi sulla città», promosso dal ministero dell’Interno e fondato sulla tempestiva segnalazione alle Forze di polizia, ma non possono sostituirsi a esse nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), il relativo regolamento di esecuzione e il Dm 269/2010 disciplinano la vigilanza privata, mentre le Linee guida Anac n. 10/2018 la distinguono dalla mera guardiania o dal portierato. A differenza di queste ultime, la vigilanza privata implica un’attività di controllo attivo del bene affidato, che comporta un intervento in caso di allarme o di situazioni di rischio. Per questo motivo è riservata agli istituti autorizzati e alle guardie particolari giurate: “particolari” perché chiamate a tutelare beni o interessi determinati, “giurate” perché la loro nomina è approvata dal Prefetto e sono tenute a prestare giuramento.

Il Tulps attribuisce alle guardie particolari giurate, durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e custodia, la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Tale qualifica incide sul regime delle responsabilità penali, senza però ampliare i poteri operativi attribuiti. Sono perciò applicabili, nei casi previsti dalla legge, i reati propri contro la pubblica amministrazione, quali peculato e corruzione; sorgono inoltre gli obblighi propri dell’incaricato di pubblico servizio, a partire da quello di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio.

Non sono tuttavia pubblici ufficiali né agenti di pubblica sicurezza. La distinzione emerge con particolare evidenza quando la guardia giurata assiste alla commissione di un reato. Il suo compito è proteggere il bene affidato, prevenire ulteriori conseguenze del reato, avvisare tempestivamente le Forze dell’ordine e collaborare alla ricostruzione dei fatti. Può procedere all’arresto soltanto negli stessi casi in cui la legge lo consente a qualsiasi privato cittadino, cioè per un delitto perseguibile d’ufficio per il quale la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. L’arrestato deve essere consegnato senza ritardo alla polizia giudiziaria.

La disciplina dell’uso dell’arma non trova fondamento nella qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma nel porto autorizzato dalla licenza prefettizia e nelle ordinarie regole della legittima difesa. Dopo la riforma del 2019, la legittima difesa può operare anche a protezione dei beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e sussiste pericolo di aggressione. La Cassazione (sentenza 30200/21 e 46809/23) ha inoltre chiarito che la scriminante opera solo quando la reazione rimanga strettamente collegata al servizio di vigilanza, mentre viene meno se la guardia giurata oltrepassa i limiti delle proprie attribuzioni o assume iniziative autonome. Resta sempre esclusa l’applicazione della causa di giustificazione dell’uso legittimo delle armi, riservata ai pubblici ufficiali.

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