
Bocciata la delibera della Regione Lazio che autorizza la prenotazione delle prestazioni del professionista impossibilitato ad emettere ricette dematerializzate
La delibera della Regione Lazio 30 dicembre 2025, n. 1344 (Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa) è illegittima laddove afferma che il medico operante in una struttura privata accreditata, impossibilitato ad emettere prescrizioni dematerializzate, provvede comunque alla prenotazione della prestazione demandando al medico di medicina generale la “formalizzazione della prescrizione”.
Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con:
– l’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, che, in materia di attività prescrittiva, stabilisce che “Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica e di indagini specialistiche anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente” (articolo 45, comma 4);
– l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui l’operatore sanitario, costretto ad adottare un protocollo uniforme a prescindere dalle caratteristiche della fattispecie concreta, viene esautorato di qualsiasi autonomia tecnica per la predisposizione della soluzione terapeutica adeguata alla situazione patologica cui è chiamato a dare risposta (sentenza 8 maggio 2009, n. 151).Sicché “la regola di fondo deve essere l’ autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”(sentenza 12 luglio 2017, n. 169 ).
In questi termini il Tar Roma (sentenza n. 11984 del 2026) ha accolto il ricorso con cui gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri della Regione Lazio avevano chiesto l’annullamento della delibera regionale.
Nel giudizio dinanzi al Tar l’amministrazione regionale aveva sostenuto che la delibera impugnata sarebbe stata “uno strumento organizzativo finalizzato ad assicurare il governo delle liste d’attesa” in ragione dell’ impossibilità “per le strutture accreditate di procedere con la ricetta materializzata ai fini dell’inserimento a sistema della prestazione”. Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar, da un lato, ha evidenziato che “la prescrizione non è un atto meramente amministrativo ma costituisce un atto professionale tipico, espressione diretta della funzione diagnostica e terapeutica”. Dall’altro, ha censurato l’operato della Regione per aver introdotto “un automatismo prescrittivo che svuota completamente la funzione del medico di medicina generale [e] annulla la possibilità di scelta diagnostica terapeutica”. Da qui la sentenza in narrativa: l’Amministrazione può adottare provvedimenti di natura organizzativa imponendo soltanto adempimenti che “non vadano a incidere sull’ampiezza della possibilità di scelta diagnostico- terapeutica e, pertanto, non può intervenire limitando la libertà del medico nell’adozione delle scelte terapeutiche più necessarie per il trattamento dei pazienti”.
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