Oncologia: lo screening fuori dall’orario di lavoro non dà diritto a emolumenti extra

Condannato un dirigente medico a restituire alla Asl la somma di circa 113mila euro perché l’attività rientra tra i “compiti di servizio”

Lo screening delle patologie oncologiche rientra fra i “compiti di servizio” del dirigente medico, ragion per cui i compensi percepiti per tale attività devono essere restituiti. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n . 17304 del 2026) che ha confermato la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva condannato un oncologo a restituire alla ASL la somma di circa 113.000 corrisposta “per attività di screening del carcinoma uterino”.

Nel ricorso per cassazione l’oncologo aveva sostenuto che l’ attività era stata svolta oltre il normale orario di lavoro e in carenza di personale. Tesi che non ha colto nel segno. La Suprema Corte, da un lato, ha richiamato il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall’articolo 60 del Contratto nazionale collettivo di lavoro- Comparto dirigenza sanitaria e dagli articoli 24, comma 3, e 27, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa; b) i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza; c) eventuali compensi aggiuntivi, spettanti in base a norme speciali, sono da considerarsi già assorbiti nel trattamento economico stabilito contrattualmente.

Dall’altro, la Corte ha evocato l’orientamento secondo il quale:

– al dirigente medico non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salvo che per prestazioni specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva come gli incarichi libero-professionali intramoenia, le guardie mediche o il servizio di pronta disponibilità (Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 10 dicembre 2019, n. 32264);

– il lavoro straordinario del dirigente medico è compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 28 marzo 2017, n. 7921).

Da qui la pronuncia in narrativa: “non è stato fornito alcun elemento per ritenere che l’incarico esulasse dai compiti istituzionali del dirigente medico individuato come responsabile del progetto screening […], né sono state svolte allegazioni in fatto che potessero portare a ritenere che si trattasse di un lavoro svolto fuori l’orario di lavoro […] tanto che vi è stata, successivamente, la procedura di recupero da parte della ASL”.

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