
La nuova legge pur partendo da un principio condivisibile rischia di delegare ai professionisti della salute già sottodimensionati anche la tutela della sicurezza
La nuova legge “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, approvata definitivamente dalla Camera e in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato reazioni tra loro contrastanti nell’opinione pubblica.
Partiamo dal nocciolo delle nuove norme: la possibilità per le persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti, con una condanna a pena detentiva non superiore a otto anni, di essere ammesse alla detenzione domiciliare presso strutture residenziali o semiresidenziali, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo.
In realtà, si tratta di un ampliamento delle diverse possibilità delle misure alternative, perché anche prima della nuova legge esistevano ma la pena detentiva doveva essere fino a 6 anni.
In linea generale, nella legge si afferma Il giusto principio della cura e della riabilitazione per chi, di fondo, ha un problema sanitario di dipendenza.
Il primo passo è la richiesta dell’interessato di essere ammesso al programma, fermo restando che deve essere indicata la correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato. Alla domanda va anche allegata la valutazione in merito all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all’idoneità del programma terapeutico volto al recupero della persona condannata, con l’indicazione della relativa procedura di accertamento.
Valutazione che deve essere effettuata dai servizi pubblici per le dipendenze in integrazione con un componente incaricato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (I.P.E.E.), e laddove opportuno con un ulteriore componente incaricato dall’Amministrazione Penitenziaria.
Quindi l’ultima parola spetta al Tribunale che potrà accogliere l’istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta reati.
Una volta effettuato l’inserimento, il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all’U.E.P.E. una relazione semestrale, fermo restando l’obbligo della segnalazione in ogni momento all’Autorità Giudiziaria delle eventuali violazioni commesse dalla persona, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Infine, se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
A una prima lettura, sulla carta, il sistema sembra funzionare. Ma nella realtà? Alla obiezione circa l’applicazione di criteri uniformi a livello nazionale rispetto all’accertamento dell’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualità, c’è una risposta nella stessa legge. Infatti, è prevista entro quattro mesi l’elaborazione di linee guida da parte di una commissione centrale presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ma altri interrogativi si pongono. In primo luogo, c’è una criticità di risorse professionali nei servizi pubblici per le dipendenze e nelle stesse U.E.P.E., nonché nell’ambito della Magistratura di Sorveglianza, che andrebbe affrontata per consentire di far fronte all’aumento delle richieste di valutazione e di monitoraggio, nonché dei carteggi con gli avvocati e non solo.
Senza dimenticare che allo stato di dipendenza si può associare una comorbilità con il disagio mentale, la cosiddetta doppia diagnosi, con interessamento nei progetti anche dei centri di salute mentale, con ulteriore richiesta di impegno di servizi con criticità di personale. Lo stesso tema delle risorse riguarda la disponibilità della rete ospitante, che vede circa 14mila posti, gestiti per oltre il 95% dal privato accreditato, già vicini alla saturazione. I tossicodipendenti nelle carceri sono stimati in circa 20mila, anche se meno della metà potrebbe usufruire della nuova legge.
Il rischio è di un ingolfamento del sistema che potrà portare a liste di attesa, eventuali trattenimenti negli istituti penitenziari di chi invece potrebbe usufruire di programmi alternativi, con tutte le possibili ripercussioni, ma anche all’aumento “forzato” della domiciliarità per chi ha la disponibilità di un alloggio, con l’esclusione di gran parte dei migranti. Peraltro, la spinta ad accettare nuovi ingressi rischia di indebolire l’appropriatezza dei percorsi e di aumentare le recidive. C’è anche da segnalare che con la legge viene istituito presso il ministero della Salute un fondo con circa 19 milioni e 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2026, equivalenti a circa 600 rette annuali complete nelle strutture residenziali private accreditate. Oltre questa prima disponibilità le amministrazioni interessate, in primo luogo Regioni e Ministero della Giustizia, secondo quanto scritto nella legge, devono provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
C’è poi il tema dell’innalzamento della soglia della pena a otto anni, che si possono certamente raggiungere sommando più reati di lieve entità come accade per chi delinque esclusivamente per procurarsi la droga, ma potrebbero essere raggiunti come pena per un singolo reato.
Si tratta di un limite che sta suscitando alcune reazioni in relazione alla sicurezza della collettività, pur escludendo la legge i reati più gravi. D’altro canto, una delle finalità della legge, seppur non scritta nel testo ma solo dichiarata, è arrivare ad una diminuzione dei detenuti, oggi circa 63.500 a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.300 posti.
C’è, infine, una tema culturale più generale che riguarda il sistema salute mentale/dipendenze al quale con il passare degli anni, e con l’approvazione di nuove normative, si tende a delegare sempre più compiti di controllo sociale, sempre meno di cura. Un tema affrontato anche nel Piano nazionale di azioni per la Salute mentale 2025-2030 nel quale si riafferma che il l’obbiettivo del personale sanitario è sempre orientato alla cura.
In conclusione, con la nuova legge, partendo da un giusto principio, si apre un percorso rinnovato con ostacoli da superare, dalla necessità di risorse adeguate all’attuazione di percorsi verificati, fino alla salvaguardia delle competenze cliniche delle operatrici e degli operatori sanitari, evitando deleghe per la sicurezza della società.
* Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 2