La legislazione in atto non fissa confini per chi esercita il commercio attraverso il web. Spesso i limiti vengono dalla Cassazione

1) Sono un appassionato e profondo conoscitore di vini pregiati e da ormai qualche anno effettuo vendite tramite siti internet come eBay o Catawiki, attraverso i quali, peraltro, qualche volta acquisto anche delle bottiglie da rivendere. Sono tenuto a dichiarare qualcosa al Fisco?

Un rapporto Eurispes dell’anno scorso ha acceso i riflettori su una pratica diffusa tra gli italiani: usare il web per fare impresa a tutti gli effetti, senza però dichiarare nulla al Fisco e, soprattutto, senza versare tasse. Il meccanismo funziona così: ci si registra sulle piattaforme come semplici venditori occasionali, quando in realtà si sta portando avanti una vera attività di rivendita professionale.

Superata una certa soglia di transazioni e/o importi, però, non si può più parlare di venditore occasionale: si diventa a tutti gli effetti un professionista, tenuto a versare le imposte sui guadagni realizzati e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti.

Solo chi vende davvero in modo saltuario, senza alcuna organizzazione imprenditoriale alle spalle, rientra nella categoria degli occasionali. È il caso, per fare un esempio, di chi mette in vendita lo scooter o l’auto usata (non da collezione) o un altro oggetto personale: un’operazione che per sua natura non ha nulla di professionale né richiede una struttura organizzata e quindi non può essere assoggettata a tassazione.

La differenza principale, ai fini tributari, tra la qualificazione di soggetto esercente attività d’impresa rispetto a quella di venditore occasionale sta nell’assoggettamento a imposta: colui che professionalmente e abitualmente esercita il commercio – anche in maniera non organizzata imprenditorialmente – col fine ultimo di trarre un profitto, realizza redditi d’impresa ex articolo 55 del Tuir, tassabili ai fini Irpef, ed è anche assoggettato a Iva come previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/1972; chi cede occasionalmente i beni personali, solitamente di modico valore, non è invece soggetto ad alcuna delle predette imposte; la Suprema Corte, poi, nel tempo e con riferimento a coloro che operano nel settore delle opere d’arte e oggetti da collezione, ha individuato anche una sorta di figura intermedia, ossia quella dello speculatore occasionale, cioè chi acquista occasionalmente beni (per esempio, opere d’arte) per rivenderle allo scopo di conseguire un utile, generando redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i del Tuir, non scontando però l’Iva, per mancanza del requisito dell’abitualità (Cassazione, 1603/2024, 6874/2023 e 30895/2024).

Il problema è che la legislazione tributaria non individua con precisione ciò che è impresa e quanto non lo è, limitandosi a richiedere, per la sussistenza dell’attività d’impresa, il solo requisito della professionalità abituale dell’attività economica, anche senza l’esclusività della stessa (Cassazione, 19237/2012, 25777/2014, 8982/2017, 15021/2020, 36502/2022).

Così, nel tempo, la Cassazione ha cercato di delimitare il perimetro della definizione: ne emerge, in sostanza, che le dimensioni a tal fine rilevanti sono il numero di operazioni effettuate e l’ammontare delle stesse, anche singolarmente.

È quindi reddito d’impresa quello conseguito attraverso un’attività abituale di vendita online, in considerazione dell’elevato numero di transazioni effettuate in più anni d’imposta (Cassazione, 7552/2025, 6874/2023).

Tuttavia, se la compravendita di un oggetto genera un importo rilevante, il requisito della frequenza è trascurabile e l’operazione ha comunque rilievo ai fini fiscali (Cassazione, 2711/2006 e 8196/2008).

L’attività indicata dal lettore, in conclusione, pare avere tutte le caratteristiche per essere considerata attività d’impresa, soggetta all’ordinario regime di tassazione o eventualmente al regime forfettario, in presenza dei requisiti previsti.

2) Ho effettuato circa 15 vendite online (tramite Subito.it) l’anno scorso, ma gli importi sono modesti e non superano i 1.500 euro. L’agenzia delle Entrate può scovarmi anche per importi così bassi?

La direttiva DAC7 ha allineato il quadro Ue della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni previste dall’Ocse. In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

I gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile. È escluso l’invio di informazioni relative a venditori per cui il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e per il quale l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non supera 2mila euro durante l’anno. Il primo scambio è avvenuto per le informazioni relative al 2023 e, quindi, è molto probabile che l’agenzia delle Entrate inizierà prossimamente a formare delle liste selettive generate sulla base delle informazioni provenienti da queste piattaforme.

Come avviene ormai di consueto è verosimile attendersi che l’amministrazione finanziaria avvii una campagna di lettere di compliance per stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti selezionati. Nel caso del lettore, pertanto, è improbabile che l’agenzia delle Entrate, in assenza di altri elementi, possa venire a conoscenza delle vendite realizzate e procedere a una contestazione.

3) Ho ricevuto un avviso di accertamento dall’agenzia delle Entrate, che mi contesta l’esercizio di un’attività d’impresa, con assoggettamento a Irpef e Iva, perché ho venduto su eBay diversi oggetti per più anni. La pretesa si basa soltanto su un resoconto ottenuto da eBay, ma è sufficiente per legittimare l’accertamento?

La risposta è positiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le informazioni acquisite, tramite i siti di aste online e le altre piattaforme telematiche sulle attività a cui il contribuente abbia preso parte e le vendite effettuate dallo stesso e andate a buon fine, rappresentano dati astrattamente idonei a fondare, anche solo in via presuntiva, l’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati (Cassazione, 26987/2019). Al fine della contestazione dello svolgimento di attività imprenditoriale di e-commerce rappresenta quindi senz’altro idonea motivazione l’elenco delle operazioni effettuate tramite il sito internet (Cassazione 26107/2018).

4) Se risulta che svolgo attività d’impresa con le vendite che effettuo online, devo versare anche Iva e contributi Inps?

La risposta, per l’Iva, è positiva, poiché in caso di esercizio abituale di attività d’impresa scatta l’assoggettamento a imposta, come previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/1972; diversamente, chi cede occasionalmente i propri beni personali (di solito usati e di modico valore) o chi consegue dalle vendite online redditi diversi in qualità di speculatore occasionale, non è invece soggetto a Iva. Analogamente, ai fini Inps, scatta l’obbligo di contribuzione in caso di esercizio abituale di attività d’impresa (l’esenzione di 5mila euro si applica, infatti, soltanto alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale); mentre non si versano contributi in caso di vendite occasionali, senza esercizio di attività d’impresa.

5) Sono un ciclista appassionato e ormai da diverso tempo mi sono ricavato una seconda attività, vendendo pezzi di ricambio per le bici da corsa tramite annunci su forum e siti internet, ma non con l’intermediazione di marketplace; i pagamenti li ricevo con Postepay. Le Entrate non possono sapere queste operazioni e quindi non ho mai dichiarato nulla: è corretto?

Esiste, invero, una modalità istruttoria, recentemente utilizzata dagli Uffici, attraverso la quale è possibile far emergere operazioni di vendita online, rilevanti ai fini della configurazione di un’attività d’impresa: si tratta dei dati presenti nel cosiddetto «Archivio dei rapporti con operatori finanziari», come previsto dall’articolo 11 del Dl 201/2011 e successivi interventi normativi, meglio noto ai tecnici come Adr.

Grazie alle analisi dei dati trasmessi annualmente dagli operatori finanziari circa i saldi e le movimentazioni dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti, l’agenzia delle Entrate è oggi in grado di “scovare” operazioni finanziarie anomale rispetto alle entrate e uscite finanziarie dichiarate dai contribuenti stessi e/o desumibili dalle varie banche dati; pertanto, anche le vendite effettuate per conoscenze dirette o altri canali non ancora intercettabili (come gli annunci sui social) e, quindi, con bonifico o Paypal o Postepay, lasciano comunque la traccia finanziaria dell’operazione, che è sempre “intercettabile” dall’agenzia delle Entrate.

Il comportamento del contribuente, pertanto, non è corretto se sussistono i presupposti dell’abitualità e professionalità per configurare un’attività d’impresa soggetta a tassazione e ovviamente a dichiarazione annuale.

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