
Due emendamenti dei relatori al decreto giustizia e migranti: ricongiungimento immediato per manager, ricercatori, docenti e lavoratori altamente qualificati, mentre per gli altri resta l’attesa di due anni. Dopo la procedura di frontiera, trattenimento fino a dodici settimane in più per rischio di fuga o ostacolo al rimpatrio, con regole più rapide anche per chi rifiuta l’identificazione
Due emendamenti ispirati dal Governo di Giorgia Meloni puntano a cambiare le regole in tema immigrazione su ricongiungimenti familiari e rimpatri. Le proposte entrano nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, dove è in discussione il decreto giustizia e migranti, con relatori Marco Lisei di Fratelli d’Italia ed Erika Stefani della Lega. La linea è netta. Da una parte una corsia rapida per manager, ricercatori, docenti universitari e lavoratori extra-Ue altamente qualificati, che potranno chiedere subito il ricongiungimento. Dall’altra una stretta sui trattenimenti: fino a dodici settimane in più nei casi di rischio di fuga o di ostacolo al rimpatrio.
La maggioranza punta a portare il decreto in Aula con il mandato al relatore. Ma gli oltre 500 emendamenti e l’ostruzionismo delle opposizioni possono rallentare l’esame e far approdare il provvedimento in Assemblea senza mandato.
Un manager potrà portare subito la famiglia in Italia. Un muratore dovrà aspettare. La stessa linea separerà un ricercatore da un commesso, un professore universitario da un badante: per i lavoratori extra-Ue altamente qualificati il ricongiungimento familiare sarà immediato. Per gli altri resterà il requisito di due anni di residenza prima ancora di poter presentare la domanda. Una corsia preferenziale pensata per «incentivare gli ingressi di specifiche categorie di lavoratori particolarmente richieste dal mercato».
Deroga al periodo biennale. Il principio fissato dall’emendamento è ampliare «la sfera dei cittadini stranieri legittimati a chiedere il ricongiungimento dei familiari individuati dalla normativa vigente, in deroga al periodo biennale minimo di permanenza in Italia dei soggetti richiedenti».
Beneficiari e aventi diritto. Finora l’eccezione valeva soltanto per i «beneficiari di protezione internazionale». Ora il Governo vuole estenderla alle professionalità considerate più utili e più difficili da attrarre.
Deroga al periodo di due anni. La corsia rapida riguarderà anzitutto dirigenti e personale altamente specializzato di società con sedi o filiali in Italia, degli uffici di rappresentanza di gruppi esteri con sede principale in uno Stato dell’Organizzazione mondiale del commercio e delle sedi italiane di società nazionali o di altri Paesi dell’Unione europea.
La deroga comprenderà anche i dipendenti retribuiti da datori di lavoro residenti o con sede all’estero e trasferiti temporaneamente presso soggetti italiani o stranieri residenti in Italia per svolgere prestazioni previste da un contratto di appalto.
Professori universitari e lavoratori qualificati. A questi si aggiungono i «professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico», gli stranieri con un dottorato o un titolo di studio superiore che entrano nel Paese per attività di ricerca e, infine, i «lavoratori stranieri altamente qualificati».
Il secondo emendamento interviene su chi ha già concluso la procedura accelerata riservata a chi arriva da una frontiera esterna dell’Unione europea. In presenza delle condizioni previste dalle nuove regole Ue, il trattenimento potrà essere prolungato fino a dodici settimane: tre mesi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto. Il caso più concreto è quello in cui si tema che la persona possa fuggire o stia ostacolando la preparazione del rimpatrio e la procedura di allontanamento.
Tre mesi. Il tetto massimo complessivo non cambia: resta un anno e mezzo, il limite più alto consentito dal diritto europeo per il trattenimento finalizzato al rimpatrio. A cambiare è il percorso per arrivarci. Le dodici settimane aggiuntive si collocano subito dopo la procedura di frontiera, nella fase immediatamente successiva all’arrivo.
Rischio di fuga o ostacolo al rimpatrio. La proroga non riguarderà soltanto chi si trova già in un centro. Potrà applicarsi anche a chi ne era uscito con misure alternative, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità o di risiedere in un luogo stabilito.
Aver ottenuto una misura meno restrittiva, dunque, non impedirà un nuovo trattenimento. Se emergono un rischio di fuga o ostacoli alla preparazione del rimpatrio, la persona potrà essere riportata nel centro.
Rifiuto di farsi identificare. La stretta riguarda anche chi rifiuta di sottoporsi all’identificazione attraverso impronte digitali e foto segnaletiche. Finora il rifiuto ripetuto poteva essere considerato un segnale della volontà di fuggire dopo tre giorni pieni di tentativi falliti. L’emendamento accorcia questo margine. Il rischio di fuga potrà essere contestato, e il trattenimento disposto, anche prima che siano trascorsi i tre giorni. Chi non collabora alle procedure di identificazione potrà quindi essere sottoposto alla misura più restrittiva in tempi più rapidi.
La convalida del fermo. La persona trattenuta potrà partecipare in video collegamento all’udienza in cui il giudice decide se convalidare la privazione della libertà, anche quando il difensore è collegato da un luogo diverso. Cambia anche il soggetto chiamato a certificarne l’identità. Non sarà più l’avvocato che la assiste, ma la polizia che ha eseguito il fermo.
Presentazione spontanea. Resta una garanzia esplicita: chi si presenta spontaneamente alle autorità per chiedere asilo, senza essere stato fermato o intercettato, non potrà essere trattenuto per questo solo motivo. È l’unica disposizione dei due emendamenti che allenta la disciplina.