
Il regolamento sull’intelligenza artificiale posticipa alcune scadenze, ma impone già formazione, trasparenza e controlli
Con il via libera definitivo del Consiglio dell’Unione europea del 29 giugno 2026 al pacchetto di semplificazione dell’AI Act, l’Europa ha scelto di alleggerire il calendario di applicazione del regolamento, posticipando molti degli adempimenti più impegnativi legati ai sistemi di intelligenza artificiale “ad alto rischio” al 2 dicembre 2027.
Questo rinvio non va però letto come una sospensione dell’AI Act. La decisione europea non cancella infatti gli obblighi già in vigore né quelli che da agosto diventeranno centrali per imprese, PMI, studi professionali e organizzazioni che usano strumenti di intelligenza artificiale nei propri processi. La stessa timeline ufficiale europea conferma che il regolamento si applica in modo progressivo: dal 2 febbraio 2025 è già operativo, infatti, fra le altre disposizioni, l’obbligo di alfabetizzazione sull’AI, dal 2 agosto 2026 acquistano rilievo le regole di trasparenza e il rafforzamento del quadro di vigilanza.
Il primo obbligo da non sottovalutare è già in vigore: l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale. L’articolo 4 dell’AI Act richiede infatti agli utilizzatori professionali di sistemi di AI di adottare misure per garantire un livello sufficiente di competenza del personale e delle persone che utilizzano tali sistemi per loro conto. Per una PMI o per uno studio professionale questo non significa necessariamente organizzare corsi o ottenere certificazioni formali. Significa però poter dimostrare che chi usa l’AI in azienda è stato messo nelle condizioni di farlo in modo consapevole. Pensiamo, per esempio, a una piccola impresa che usa un chatbot per preparare offerte commerciali o a uno studio professionale che utilizza strumenti di AI per riassumere documenti, predisporre bozze o analizzare materiali dei clienti. In tutti questi casi diventa opportuno disporre di linee guida interne, momenti formativi, regole sui dati da non inserire nei prompt, criteri di verifica degli output e indicazioni chiare sul controllo umano.
A partire dal 2 agosto 2026 diventa pienamente applicabile, al termine di una fase transitoria durata circa due anni, l’articolo 50 dell’AI Act che stabilisce che, quando una persona interagisce direttamente con un sistema di AI, deve esserne informata, salvo che ciò sia evidente dal contesto. Questo obbligo incide su assistenti virtuali, sistemi di customer care ed interfacce automatiche nei siti web: se una società di servizi o un e-commerce installano sul proprio sito un chatbot che risponde agli utenti, dovranno rendere chiaro che l’interlocutore non è una persona.
Lo stesso articolo 50 introduce obblighi relativi ai contenuti generati o ritoccati con l’AI. I sistemi che generano audio, immagini, video o testi devono rendere gli output riconoscibili come artificiali anche tramite marcature machine-readable. Per chi usa questi strumenti nella comunicazione, il tema riguarda immagini promozionali, rendering, video, materiali social, newsletter e contenuti informativi prodotti o rielaborati con l’AI. Ad esempio, un’agenzia immobiliare che pubblica immagini generate con l’AI per rappresentare un ambiente, uno studio di architettura che crea rendering o un’agenzia di comunicazione che produce visual per i clienti dovranno servirsi di software che, nel generare contenuti, permettano di effettuarne il download con gli opportuni metadati e combinare la marcatura tecnica con una dichiarazione visibile nella pagina o nella didascalia.
La trasparenza diventa ancora più sensibile quando l’AI è usata per produrre testi informativi su temi di interesse pubblico. L’articolo 50 prevede obblighi specifici per testi generati o manipolati artificialmente e diffusi per informare il pubblico, salvo eccezioni, tra cui i casi in cui vi sia revisione umana o responsabilità editoriale. Questo può riguardare contenuti su lavoro, fisco, salute, sicurezza, incentivi, energia, diritti dei consumatori o accesso a servizi. Per una società di consulenza o una organizzazione che pubblica guide e aggiornamenti, la questione non è dunque vietare l’uso dell’AI, ma avere chiaro quando e come dichiararlo.
Se un’impresa utilizza poi un software per filtrare candidature, assegnare punteggi ai CV o supportare decisioni di assunzione, può entrare nell’area dei sistemi ad alto rischio legati all’occupazione. Il fatto che gli obblighi più impegnativi siano stati rinviati non significa che l’impresa possa ignorare il tema: significa semmai che ha più tempo per costruire una governance adeguata, chiarire il ruolo del fornitore, verificare le istruzioni d’uso, prevedere supervisione umana e formare le persone che useranno il sistema.
Da un lato, dunque, l’Europa ha effettivamente scelto di rinviare una parte rilevante degli adempimenti più onerosi, soprattutto quelli collegati ai sistemi ad alto rischio. Dall’altro lato, agosto non diventa una scadenza vuota. Restano e si rafforzano obblighi molto concreti: formare chi usa l’AI, rendere trasparente l’interazione con sistemi automatizzati, dichiarare e rendere riconoscibili i contenuti elaborati con l’ausilio della AI, presidiare l’uso dell’AI nei contenuti informativi, verificare i contratti con i fornitori e mappare i casi in cui l’AI entra in processi che incidono sulle persone. In un contesto come quello delle PMI italiane in cui è rilevante il fenomeno dello Shadow AI – un uso non regolamentato dei chatbot da parte dei dipendenti – è necessario segnalare come l’uso dell’Intelligenza Artificiale stia passando da una fase di scoperta a fasi che richiedono un approccio più responsabile e sicuro.
*formatore ed esperto di AI, partner The Vortex