Incentivi in Sicilia, il Consiglio di giustizia amministrativa  sblocca i bandi

Le Sezioni riunite del Cga, presiedute da Ermanno de Francisco: l’assenza del parere sui decreti assessoriali non è causa autonoma di illegittimità. Salve misure da 200 milioni l’anno

Il mancato parere preventivo del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) non mette automaticamente in discussione i decreti attuativi regionali né i procedimenti di spesa già avviati.

È il principio affermato dalle Sezioni riunite del Cga, presiedute da Ermanno de Francisco, con il parere definitivo numero 191 del 2026, adottato nell’adunanza del 2 luglio e trasmesso alla Regione il 29 luglio. Il pronunciamento risponde al quesito presentato dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, attraverso l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

La questione aveva assunto una rilevanza ben più ampia rispetto al singolo provvedimento sugli incentivi. Il dubbio era nato da un passaggio incidentale contenuto nel precedente parere interlocutorio numero 138 del 2026, relativo alla rimozione del limite previsto dal regime europeo “de minimis” per la misura da 150 milioni destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Quel passaggio aveva fatto emergere il possibile carattere regolamentare del decreto interassessoriale e, di conseguenza, la necessità del preventivo esame del Cga.

Un’interpretazione estensiva avrebbe potuto coinvolgere non soltanto gli incentivi all’occupazione, ma numerosi decreti regionali già emanati senza il passaggio consultivo, alimentando il timore che fossero esposti a contestazioni anche procedimenti di spesa per centinaia di milioni di euro. Il nuovo parere elimina adesso quella che avrebbe potuto rappresentare una causa autonoma di illegittimità, pur lasciando naturalmente impregiudicata la verifica di eventuali altri vizi dei singoli provvedimenti.

Secondo il Cga, la natura regolamentare di un atto deve essere stabilita sulla base del suo contenuto effettivo e non della denominazione formale. L’articolo 9 del decreto legislativo 373 del 2003, tuttavia, rende obbligatorio il parere soltanto per i regolamenti del “governo della Regione”, ossia quelli emanati dal presidente dopo una deliberazione della giunta. L’obbligo non si estende automaticamente ai decreti degli assessori, salvo che una specifica norma regionale disponga diversamente.

«Si tratta di un chiarimento importante – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – che rafforza la certezza dell’azione amministrativa e tutela l’affidamento delle imprese e dei lavoratori. Gli incentivi alle assunzioni restano operativi e la Regione prosegue nell’attuazione di uno dei principali interventi della nostra politica economica».

Le misure previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale di Stabilità mobilitano complessivamente 600 milioni di euro nel triennio 2026-2028, pari a 200 milioni all’anno. La quota principale, 150 milioni, è destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alla trasformazione dei contratti a termine. Altri 50 milioni finanziano invece le assunzioni legate alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi.

Per l’annualità 2026, le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma telematica gestita da Irfis-FinSicilia, che resterà aperta fino alle ore 12 del 31 dicembre.

«Abbiamo investito tempestivamente il Cga della questione – sottolinea l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino – perché un dubbio interpretativo, anche se formulato incidentalmente, rischiava di estendersi a una pluralità di provvedimenti e di generare incertezza nell’attività amministrativa. Il parere elimina il dubbio specifico: per i decreti assessoriali l’acquisizione del parere non è obbligatoria e la sua omissione non costituisce un vizio autonomo. Il Cga ha inoltre confermato che le leggi regionali vigenti devono essere osservate e applicate fino a quando non intervenga un’eventuale pronuncia della Corte costituzionale. Accoglieremo, al tempo stesso, l’indicazione relativa alla necessità di rendere pienamente coerente con lo Statuto l’esercizio futuro della potestà regolamentare».

Il parere si aggiunge a quello numero 154 del 17 giugno, con il quale il Cga aveva riconosciuto alla Sicilia i requisiti di autonomia istituzionale e procedurale individuati dalla giurisprudenza europea nei casi delle Azzorre e dei Paesi Baschi. Un passaggio che consente di sostenere la compatibilità europea degli incentivi superiori alla soglia “de minimis”, a condizione che il loro costo sia sostenuto attraverso risorse regionali proprie e senza compensazioni finanziarie dello Stato.

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