Professioni, nella riforma formazione sull’AI e tirocini retribuiti

A quasi 10 mesi dall’approvazione in Cdm, approda in Senato per l’avvio dell’iter di discussione. Tra le novità organizzazione dei corsi di specializzazione affidata a Ordini e Consigli nazionali

A quasi un anno di distanza dall’approvazione nel Consiglio dei ministri e dopo l’esame degli emendamenti in Commissione giustizia, il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali arriva in Senato per la prima tappa dell’iter di discussione.

Il testo del Ddl – firmato dalla ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio – continua a rincorrere un obiettivo ambizioso: aggiornare e riorganizzare la normativa in vigore per svecchiare il mondo delle professioni e allinearlo, oltre che agli standard europei, alla velocità di una realtà in continua evoluzione.

Una rimessa a nuovo che coinvolgerà 15 categorie professionali (agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale e tecnologi alimentari) e che, tra conferme e novità, prevede una ricca lista di aggiustamenti. Eccone alcuni.

Per mettere ordine nel dedalo di skill e mansioni , il Ddl punta a circoscrivere attività e compiti riservati – anche in via non esclusiva – a ciascuna professione. Facendosi guidare, nell’attribuzione delle competenze agli iscritti ai vari albi, sia dall’iter formativo sia dai quadri di riferimento adottati a livello nazionale ed europeo. E, in caso di «attività libere» e non appaltate unicamente a uno o più professionisti, consentendone lo svolgimento a tutti.

Non solo: nel ventaglio delle competenze specifiche si inserisce anche l’attività di consulenza, finora non sempre riconosciuta formalmente. E viene ridisegnata la traiettoria della formazione continua, che dovrà prevedere un minimo di ore dedicate all’alfabetizzazione sul digitale, la cybersicurezza e l’AI.

Il pacchetto di novità più sostanziose sembra però interessare percorso accademico e accesso alla professione: l’organizzazione dei corsi di specializzazione viene affidata a Consigli nazionali e Ordini e Collegi territoriali, anche in partnership con le università. E, riguardo ai tirocini, viene riconosciuto sia il diritto al rimborso delle spese sostenute dalle nuove leve per conto dello studio o del professionista per cui lavorano sia, con un contratto ad hoc (tranne che negli enti pubblici), un’indennità o un compenso proporzionato alle mansioni svolte.

Spostando il focus sull’equo compenso, non cambiano le regole per la pattuizione della retribuzione, che resta libera, ma andrà adeguata in ogni caso a quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione. E, successivamente, spetterà ai singoli Dlgs predisporre l’aggiornamento dei parametri.

Il restyling mira a coinvolgere anche il rafforzamento degli strumenti di protezione. Accanto all’obbligo, per i professionisti, di siglare una polizza Rc professionale, Consigli nazionali e casse di previdenza potranno stipulare convenzioni e polizze collettive per gli iscritti, definendo condizioni essenziali e massimali da aggiornare ogni cinque anni. Consolidati anche i sistemi di garanzia in caso di mancati adempimenti fiscali, tributari o previdenziali dovuti a maternità, infortuni, ricoveri ospedalieri e gravi patologie.

In coda, ma non per importanza, il Ddl insiste sulla regolamentazione della parità di genere nelle liste elettorali e nelle governance di Ordini e Consigli e li qualifica come «enti pubblici», escludendo la possibilità di condurre anche attività sindacale.

Agisce poi sulla disciplina delle società tra professionisti, precisando che i titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere professionisti iscritti a uno degli albi di riferimento e stabilendo che la divisione degli utili dovrà essere «proporzionale alla quota del capitale detenuto». Correzioni significative, infine, sul fronte disciplinare: per l’azione di responsabilità il termine di prescrizione scende a cinque anni dai dieci previsti.

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