Fine vita, necessario il sostegno vitale per rendere legittimo l’aiuto al suicidio

Il Gip chiedeva di estendere la non punibilità anche per l’aiuto a morire prestato a chi non è sottoposto a trattamenti di sostegno vitale

Il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita non crea una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. La Corte di cassazione ha così dichiarato, con la sentenza 152 depositata oggi, che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale nell’udienza dello scorso 8 giugno.

A rivolgersi alla Consulta era stato il Gip di Bologna che deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti del tesoriere e attivista dell’associzione Luca Coscioni, Marco Cappato, e dialtre due persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio per avere accompagnato in una struttura svizzera una donna, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Ad avviso del Gip, la richiesta di archiviazione non potrebbe, allo stato, essere accolta, perché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale e non si trovava, pertanto, nelle condizioni che, secondo la sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, rendono non punibile l’aiuto prestato all’altrui suicidio.

Il Gip ha chiesto alla Consulta di estendere la portata della sua precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell’accesso al suicidio assistito, per eliminare, ad avviso del giudice remittente, un irragionevole discrimine tra malati che si trovano in situazioni analoghe.

Come già era accaduto con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha anzitutto escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona, che chiede di poter concludere la propria vita, crei un’irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime.

Richiamando la propria pronuncia del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». «Una simile ratio» – ha ribadito sul punto la Corte – «non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure».

La Corte ha inoltre insistito sulla necessità di bilanciare il principio personalista, la libertà personale e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell’ordinamento di tutelare la vita. Ciò sia rispetto al rischio di condotte «abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza» sia rispetto al pericolo che si determini una «pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte». Questo bilanciamento, ha concluso la Corte, spetta in primo luogo al legislatore.

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