
I principi europei puntano a promuovere la diffusione massiccia di questi impianti. Gli obiettivi comunitarivincolano tutti i territori
No alle moratorie. Stop al blocco indiscriminato di nuove autorizzazioni per impianti di produzione di energia rinnovabile. La sentenza della Corte costituzionale 144, pubblicata ieri, segna un importante precedente nei delicati equilibri legati alla realizzazione di questi interventi: sebbene resti da considerare la tutela del paesaggio, i singoli territori non possono compromettere la continuità del sistema di autorizzazioni delineato dal legislatore statale.
Il caso parte dalla legge 31/2025 della Sardegna, che all’articolo 1 ha disposto la sospensione, fino all’adozione di un successivo regolamento regionale, di tutti i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (Fer) localizzati nelle aree non qualificate come idonee (cioè, le aree sottoposte a procedura semplificata). Il blocco, peraltro, riguardava anche le istanze di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della legge.
Partendo alla conclusione, per i giudici si tratta di una norma illegittima, perché incompatibile «con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti Fer e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica». Obiettivi che vincolano anche le Regioni a statuto speciale nell’esercizio delle loro competenze legislative.
Secondo la Corte, la disciplina regionale contiene «una misura di carattere moratorio non compatibile con il quadro normativo statale di riferimento», dal momento che «preclude la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze per la realizzazione di impianti Fer nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee». Le Regioni hanno la possibilità di incidere sulla localizzazione degli impianti, ma non possono «compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti Fer». Non vale l’obiezione che questi vincoli hanno «carattere temporalmente limitato». I limiti temporali, infatti, non escludono l’incompatibilità con i principi nazionale ed europei.
Per i giudici, la qualificazione di un’area come non idonea non comporta un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati. Bisogna, così, passare dai procedimenti ordinari. A peggiorare la situazione, infine, c’è il fatto che la norma sarda blocchi tutte le autorizzazioni, «senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici».
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