
Senza alcun riferimento (anche indiretto) nella legge di delega, i due parametri non possono essere considerati validi sul piano costituzionale
No ai requisiti patrimoniali e alle tariffe minime per le scuole nautiche. Con la sentenza 133/2026, depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 23, comma 1, del Dlgs 160/2020, nella parte del testo che introduce – all’interno del Codice della nautica da diporto e come strumenti per l’esercizio dell’attività – requisiti minimi di capacità patrimoniale per gli istituti scolastici nautici e l’obbligo di adottare un tariffario minimo delle prestazioni formative.
A scoperchiare il vaso di Pandora è stato il Tar del Lazio che, nell’ambito di un giudizio promosso da una società attiva nello sport velico e nella nautica, aveva impugnato il decreto ministeriale che obbligava le scuole nautiche a dimostrare una capacità patrimoniale o finanziaria non inferiore a 50mila euro e a dotarsi di un tariffario in linea con gli importi minimi fissati. Per i giudici costituzionali le questioni d’illegittimità sollevate erano effettivamente fondate: il Governo aveva decisamente oltrepassato i limiti della delega attribuita dal Parlamento – come previsto dagli articoli 76 e 77 della Costituzione – nel definire (e imporre) nuovi e stringenti parametri per l’avvio e la gestione dei percorsi formativi.
Nella legge delega, infatti, sono elencati materie delegate e una serie di principi e criteri direttivi specifici, che vincolano fortemente la discrezionalità del legislatore incaricato. Quando l’oggetto della norma è così circoscritto, ha sottolineato la Consulta, pesa il dato letterale e, automaticamente, si riduce il perimetro per un’interpretazione del testo più funzionale.
Rispetto alla legge delega al centro della sentenza, nello specifico la Corte costituzionale non ha rintracciato alcun riferimento – anche indiretto – a requisiti patrimoniali e tariffari degli istituti scolastici nautici. Né uno spunto per queste previsioni tra principi e criteri direttivi, che parlano di semplificazione burocratica e amministrativa solo riguardo a determinati ambiti, che nulla hanno a che vedere con le scuole nautiche.
Neppure i richiami a due obiettivi come «sicurezza della navigazione» e «salvaguardia della vita umana in mare» valgono come leve per allargare il campo d’azione della legge delega e giustificare tanto i requisiti quanto le tariffe. Per i giudici, infatti, sebbene sicurezza e armonizzazione del settore nautico rientrino tra gli scopi della riforma del Codice della nautica da diporto, non possono giustificare l’inclusione, nell’oggetto della delega, di materie non previste e che travalicano i confini stabiliti dal Parlamento.
Tanto sulla base di un’interpretazione letterale della legge delega quanto di un’interpretazione più funzionale, dunque, i giudici hanno confermato l’illegittimità costituzionale segnalata dai ricorrenti riguardo al decreto e all’integrazione tanto di requisiti quanto di tariffe di base, entrambi ben oltre i confini legislativi.
L’orientamento che ha messo un punto alla storia, quindi l’accoglimento del ricorso, ha reso superfluo l’esame dell’ultima questione messa in evidenza dal Tar e riguardante la potenziale incompatibilità del tariffario minimo con la direttiva Bolkenstein, il provvedimento europeo che regolamenta i servizi nel mercato interno. Il verdetto è lapidario: vicenda chiusa sul piano costituzionale, con l’eliminazione dal sistema dei due parametri introdotti senza il (necessario) riscontro nella legge delega.
-
Articolo precedente
Vietato tenere più cani in condominio se lo prevede il regolamento contrattuale
-
Articolo successivo
Milano, l’assestamento di bilancio vale 203 milioni Più spesa per tpl e stipendi