Vietato tenere più cani in condominio se lo prevede il regolamento contrattuale

L’impossibilità di vietare il possesso di animali domestici si applica solo ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza

L’articolo 1138, ultimo comma, Codice civile stabilisce l’impossibilità di vietare il possesso di animali domestici; tuttavia, tale limite si applica ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza. Viceversa, nei regolamenti contrattuali (aventi natura negoziale e accettati nei rogiti di acquisto), i divieti restano efficaci e i condòmini possono agire per far cessare situazioni di pericolo, degrado o disturbo intollerabile causate da un numero eccessivo di animali. È quanto precisa il Tribunale di Cosenza (sentenza 960/2026) incentrando la decisione proprio su questa distinzione e sull’effettivo impatto della detenzione di animali sulle parti comuni.

La fattispecie riguardava un condomino che deteneva 12 cani all’interno di un appartamento adibito a sede di una associazione che opera nel settore della cattura e gestione di cani randagi. Per i condòmini la situazione violava il regolamento di condomino che prevedeva «il divieto di detenzione di animali all’interno delle unità private ove questi creino una situazione di pericolo determinata dalla loro aggressività, da motivi igienico sanitari e di pubblica tranquillità». L’associazione invocava l’articolo 1138 Codice civile, ultimo comma, secondo il quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

I giudici, sia di primo sia di secondo grado, hanno chiarito però che la norma tutela i condòmini solo dai divieti imposti a maggioranza. La clausola che vieta gli animali, se inserita in un regolamento contrattuale accettato al momento dell’acquisto, è pienamente valida e vincolante, come nel caso in esame. Detenere 12 cani in un appartamento configura la formazione di un vero e proprio branco, scrivono i giudici e la gestione di un numero così elevato di animali in un contesto abitativo genera un pericolo per l’incolumità e la sicurezza degli altri residenti. Il latrare (notturno e diurno) lede la pubblica tranquillità e compromette inevitabilmente l’igiene, producendo cattivi odori e configurando immissioni moleste.

Di conseguenza, il Tribunale ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta dall’assemblea (articolo 70 disposizioni attuative Codice civile) per reiterata violazione del regolamento di condominio e ha ordinato lo sgombero dell’immobile, fissando il limite massimo di detenzione a un solo animale, così come previsto dal regolamento condominiale contrattuale.

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