
Va applicata la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. La decisione potrebbe avere effetti su una platea di 2.800 persone
I navigator dovevano essere trattati come lavoratori subordinati. È questo il messaggio che emerge dalla sentenza 23436/2026, pubblicata il 17 luglio, con cui la Corte di cassazione, sezione lavoro, su ricorso proposto da 13 persone, interviene sulla vicenda, chiarendo un nodo giuridico rimasto irrisolto fin dall’introduzione del Reddito di cittadinanza.
La Corte di legittimità censura, infatti, la decisione della Corte d’appello di Torino, affermando un principio destinato ad incidere sull’intero contenzioso: il fatto che il legislatore avesse previsto il ricorso a «incarichi di collaborazione» non era sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate prevista dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015.
Secondo la Cassazione, la normativa sul Reddito di cittadinanza aveva previsto l’assunzione dei navigator mediante incarichi di collaborazione da parte di Anpal Servizi per svolgere attività di supporto ai Centri per l’impiego. Nella pratica, però, questi collaboratori operavano stabilmente all’interno dei Cpi, utilizzavano gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione, seguivano la stessa organizzazione del lavoro e svolgevano attività strettamente integrate con quelle dei dipendenti pubblici. Proprio da queste modalità operative è nato il contenzioso promosso da numerosi navigator, che hanno chiesto il riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato.
L’aspetto più interessante della decisione riguarda però l’origine dell’intera vicenda. Il “pasticcio” nasce da una disposizione legislativa formulata in modo impreciso. L’articolo 12 del Dl 4/2019 si limitava, infatti, a prevedere la stipulazione di «incarichi di collaborazione», senza disciplinare in modo puntuale la natura del rapporto e senza introdurre una vera figura contrattuale speciale. Una formulazione che ha favorito l’equivoco interpretativo secondo cui sarebbe stato sufficiente qualificare il rapporto come collaborazione per sottrarlo automaticamente alla disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. La Cassazione smentisce questa impostazione: quella norma non introduceva alcun regime speciale, ma rinviava semplicemente alla disciplina generale vigente.
Inoltre, la Cassazione esclude che l’accordo sindacale aziendale stipulato da Anpal Servizi nel 2015 potesse costituire la deroga prevista dalla legge, perché non si trattava di un contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, soprattutto, era stato concluso anni prima della nascita della figura dei navigator. Il principio affermato è quindi chiaro: la semplice previsione legislativa di incarichi di collaborazione non basta a escludere l’applicazione dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015. Se il rapporto presenta i requisiti della collaborazione etero-organizzata, trovano applicazione le tutele previste per il lavoro subordinato, salvo che ricorra una deroga espressamente prevista dalla legge e rigorosamente conforme ai requisiti richiesti.
Ai fini della dimostrazione dell’etero-organizzazione dei navigator, la Cassazione richiama l’apposita convenzione che ha disciplinato le azioni di assistenza tecnica previsti dallo stesso articolo 12 del Dl 4/2019 e le sue modalità di esecuzione. Più precisamente, la convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e Sviluppo Lavoro Italia (già Anpal Servizi) prevedeva l’affiancamento dei navigator con gli operatori dei centri per l’impiego regionali, anche in attività rivolte agli utenti sulla base delle esigenze e previa disposizione da parte dei responsabili dei singoli Centro per l’impiego regionale, secondo le indicazioni dell’Agenzia Regionale Piemonte Lavoro. In aggiunta, la convenzione piemontese prevedeva che le attività dei collaboratori di Anpal Servizi si potessero concretizzare in azioni di «affiancamento e di supporto ai centri per l’impiego» sotto molteplici aspetti: definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma, supporto ai beneficiari del reddito per sostenere il percorso di inclusione socio lavorativa, supporto agli operatori dei Cpi nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale valorizzando tutte le opportunità di lavoro espresse dalle imprese e le opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione».
Da questo punto di vista, l’eventuale sviluppo di altri contenziosi potrebbe essere diverso in altri contesti – ad esempio, la Regione Campania – dove non è stata sottoscritta la convenzione e di conseguenza non è stato consentito l’affiancamento dei navigator con gli operatori dei Cpi. In ogni caso, l’impatto pratico della decisione potrebbe essere significativo anche perché potrebbe estendersi a tutta la platea di circa 2.800 navigatori progressivamente assorbiti dalle stesse Regioni con il piano di potenziamento dei Cpi previsto dallo stesso articolo 12 del Dl 4/2019.
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