Caso Almasri, ministro della Giustizia più vincolato sui tempi

La Consulta boccia la disciplina sulle richieste della Corte penale de L’Aja. Norme in contrasto con la leale collaborazione per i rischi di inerzia

Il ministro della Giustizia deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale della Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione avanzate dalla Corte penale internazionale. A meno che non ritenga che compromettano principi costituzionali preminenti. La Corte costituzionale, con la sentenza 143, depositata ieri, accoglie le questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Roma nella vicenda dell’assai contestato rimpatrio dell’ufficiale libico Almasri, oggetto di mandato d’arresto spiccato dai giudici de L’Aia.

Per la Corte d’appello di Roma, la disciplina italiana di adeguamento allo statuto della Corte penale internazionale (articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237) non consentirebbero al Procuratore generale di Roma, quando il ministro della Giustizia non ha trasmesso gli atti, di adempiere alla richiesta di cooperazione, come nel caso dell’esecuzione di un mandato di arresto, informando successivamente il medesimo ministro. Divieto che non si attenua neppure quando la richiesta di cooperazione è comunque arrivata all’autorità giudiziaria italiana, come accaduto nel caso Almasri.

La Consulta ricorda innanzitutto che la leale collaborazione è il tratto che caratterizza il sistema delineato dallo Statuto di Roma (il trattato che ha istituito la Corte internazionale). Collaborazione che ispira i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale e vale anche sul versante interno dei rapporti tra l’autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della Corte penale internazionale, e l’autorità giudiziaria incaricata di valutarle. «Rispetto a tale modello – afferma la sentenza – si rivelano distoniche le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012».

E poi «le doglianze della rimettente colgono nel segno nel denunciare l’attribuzione al ministro della Giustizia di un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza».

La legge, infatti, sottolinea la Consulta, anche se obbliga il ministro a eseguire senza ritardo le richieste, non scongiura il rischio del protrarsi dell’inattività, «ingenerando incertezze che mettono a repentaglio la stessa collaborazione con la Corte penale internazionale, e non colloca il modus agendi del ministro nell’alveo di una sequenza procedimentale in cui i tempi sono predeterminati in modo stringente e le ragioni di un eventuale diniego devono essere, in termini altrettanto immediati, esternate».

L’eventuale stallo della procedura, che un meccanismo così congegnato può determinare, precisa la sentenza, non può essere ricondotto tra i semplici inconvenienti di fatto, ma costituisce un vizio intrinseco dell’assetto normativo e mina alla radice l’adeguatezza delle procedure interne, «in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari».

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