
I casi giudiziari provano il vasto perimetro delle infrazioni con risvolti penali
Nel linguaggio comune l’omicidio stradale viene spesso associato ai casi più gravi: guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità o attraversamento con il semaforo rosso. In realtà, il delitto ha un ambito applicativo molto più ampio.
Per integrare la fattispecie base, prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale e punita con la reclusione da due a sette anni, è sufficiente cagionare per colpa la morte di una persona violando una norma sulla circolazione stradale, purché la violazione sia causalmente collegata all’evento.
La distinzione non è soltanto teorica. Nella prassi, quando c’è un incidente con morti o feriti, è sufficiente l’infrazione di una regola ordinaria del Codice della strada perché le forze dell’ordine procedano con la denuncia all’autorità giudiziaria.
I casi giudiziari confermano quanto ampio sia il perimetro della disposizione. La responsabilità è stata affermata, ad esempio, nei confronti del conducente che non aveva adeguato la velocità: l’obbligo di comportarsi in modo da non creare pericolo o intralcio per gli altri è la regola generale della sicurezza stradale e il dovere di moderare la velocità ne rappresenta un’applicazione diretta.
Lo stesso orientamento emerge nelle decisioni relative all’investimento dei pedoni: il conducente deve sempre adeguare la guida alle caratteristiche dei luoghi, tenendo conto di attraversamenti, fermate degli autobus, esercizi commerciali o abitazioni che rendano prevedibile l’attraversamento della carreggiata.
La responsabilità penale, infine, può estendersi ai dirigenti degli enti proprietari delle strade, ai concessionari e ai responsabili della manutenzione: la giurisprudenza valorizza la posizione di garanzia derivante dall’articolo 14 del Codice della strada che impone a questi soggetti l’obbligo di provvedere alla manutenzione, alla vigilanza e alla sicurezza della rete viaria. Le pronunce della Cassazione, ad esempio, hanno così riconosciuto responsabili amministratori e dirigenti che avevano omesso di eliminare situazioni di pericolo o di installare adeguate barriere di protezione.
Questo panorama assume particolare interesse alla luce dei dati del ministero dell’Interno: se il numero delle persone denunciate o segnalate all’autorità giudiziaria in occasione di incidenti mortali resta inferiore al totale delle vittime della strada, è essenziale comprendere quale parte della mortalità sia riconducibile alla responsabilità del conducente e quale, invece, dipenda da fattori diversi, non necessariamente di rilievo penale.
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