
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva che punta a promuovere il ripristino di articoli poco funzionanti e contrastare l’obsolescenza programmata. Ecco le novità
Si avvicina l’ora X: entro il 31 luglio tutti gli Stati membri dell’Ue – dunque, anche l’Italia – dovranno recepire la direttiva europea 2024/1799, che regolamenta il «diritto alla riparazione». Una mossa finalizzata a un’obiettivo sempreverde: ridurre lo smaltimento prematuro di oggetti funzionanti o riparabili ed educare i cittadini a un utilizzo prolungato dei beni di consumo, in linea con le strategie messe in campo per la transizione green, l’economia circolare e la sostenibilità. Vediamo quali sono le novità.
A beneficiare degli effetti della direttiva europea un lista di prodotti tutt’altro che striminzita: lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, smartphone, telefono cordless, tablet, televisori, monitor, server e memorie esterne o device per archiviare i dati. Non finisce qui: nell’elenco si trovano anche prodotti con batterie come e-bike e monopattini elettrici e utensili per la saldatura. Non è escluso che questo ventaglio di articoli possa arricchirsi in futuro.
Tra le novità più interessanti spicca, sicuramente, l’obbligo per i produttori di riparare i beni che possono essere rimessi a nuovo anche oltre i termini della garanzia legale. Il testo detta proprio una sorta di tabella di marcia da seguire: prima di dare avvio alle procedure di riparazione, chi si occuperà di gestirle dovrà consegnare al cliente un modulo con una serie di informazioni essenziali: dai dati anagrafici di chi ripara all’articolo interessato, passando per il tipo di intervento previsto e i tempi richiesti per ultimarlo, fino al prezzo. Questi dati resteranno validi per 30 giorni, un range temporale utile al consumatore per valutare la convenienza o meno della proposta e che può anche essere prorogato se riparatore e consumatore trovano un accordo. Non è tutto: il modulo dovrà essere fornito gratuitamente e su un supporto durevole.
Nel caso in cui fosse necessario, per la valutazione del guasto, per capire se poter agire o meno e che tipo di strategia attuare, fare un esame diagnostico in presenza o a distanza, il riparatore è tenuto a informare preventivamente il consumatore e a ragguagliarlo anche sul prezzo del servizio.
Parlando proprio di prezzi e valore economico della riparazione di un prodotto difettoso, la direttiva precisa che dovrà essere fatta o gratuitamente o a un prezzo proporzionato entro tempistiche sensate. In più, come ulteriore misura di tutela, al cittadino occorrerà offrire un prodotto sostitutivo per la durata dell’operazione di ripristino. Prodotto che, alla fine dei lavori, andrà restituito.
Nel caso in cui il cliente dia l’ok a procedere, il riparatore sarà tenuto a rispettare l’accordo siglato: in caso contrario la parte lesa può accedere a tutti gli strumenti riparativi disponibili, dalla risoluzione per inadempimento al risarcimento del danno.
Infine, se il fabbricante preposto alla riparazione è localizzato fuori dall’Ue, all’obbligo deve pensarci il rappresentante autorizzato sul territorio europeo o l’importatore del bene. Se quest’ultimo manca, subentra il distributore.
Qualora le cose non dovessero filare lisce e, pur tentando con le parti di ricambio (che, in base alla direttiva, i produttori devono mettere a disposizione a prezzi accessibili, sempre nell’ottica di ridurre quanto possibile il ricorso al nuovo e contrastare l’obsolescenza programmata), il fabbricante dovesse confermare l’impossibilità di riparare il bene, tre sono le strade: da un lato ha il diritto di non procedere oltre con la riparazione; dall’altro, invece, può proporre al consumatore l’opzione ricondizionata. Ultima alternativa, può scegliere di affidare a terzi l’intervento.
Un’altra novità rilevante riguarda la garanzia. Nel caso in cui la lavatrice, il frigorifero o il tostapane siano ancora protetti dalla garanzia e il consumatore opti per la strada della riparazione e non per quella della sostituzione (diritto che rimane sacrosanto e vigente), la direttiva consente un prolungamento di altri dodici mesi a partire dalla data di riparazione.
La normativa europea tocca anche la progettazione. Nuovi obblighi, dunque, per le aziende: dovranno mettere in commercio elettrodomestici o tecnologia «ecocompatibile», facilmente riparabile e riciclabile. In modo da arginare anche la sovrapproduzione di rifiuti difficilmente smaltibili.
Nel testo si parla poi del lancio di una piattaforma online europea per la riparazione, che vuole facilitare l’incontro tra chi eroga il servizio e i clienti. All’interfaccia potranno registrarsi riparatori, venditori di beni oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi per accedere al ricondizionamento. Non solo: a questo parterre si aggiungono anche iniziative di riparazione di tipo partecipativo (Repair café), come anche quelle promosse da soggetti non profit in cui le persone mettono a disposizione le proprie competenze per riparare oggetti come computer, biciclette, telefoni e vestiti.
Entro il 31 luglio 2027 la Commissione Ue dovrà sviluppare la piattaforma, di cui curerà direttamente anche la manutenzione. Per il pubblico l’utilizzo del servizio sarà gratis e il portale sarà gestito dal ministero delle Imprese e del made in Italy, individuato come punto di contatto, tra le varie funzioni, preposto a fornire l’accesso alla sezione, al monitoraggio dei dati e alla rimozione delle informazioni invalide.
Ultime, ma non per importanza, le misure attivate per la tutela del pubblico. L’articolo 127-novies della direttiva prevede che sui siti web del Mimit, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’Agcm e sul portale tuttoconsumatori.it del Consiglio nazionale consumatori e utenti siano pubblicate sezioni ad hoc che riportino i diritti dei consumatori e il link alla sezione nazionale della piattaforma Ue.
Quanto, invece, alle sanzioni – a eccezione dei casi in cui ci sia reato – il fabbricante, il rappresentante, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi previsti sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da 5mila a 50mila euro, considerando gravità, durata della violazione e condizioni economiche e patrimoniali dell’autore. In caso di episodi gravi o recidiva, i limiti delle sanzioni saranno raddoppiati. Ad accertare le trasgressioni sarà l’Agcm.
Per assistere le parti interessate nell’attuazione della direttiva sarà predisposto anche un «Osservatorio nazionale sulla riparazione». Uno strumento utile a monitorare gli adempimenti applicativi del testo normativo: raccogliere le criticità riscontrate da pubblico e imprese e aiutare alla diffusionedelle buone pratiche in materia di riparazione possono sicuramente aiutare ad adeguare i comportamenti alle leggi. L’Osservatorio avrà il compito di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni, monitorare gli andamenti e facilitare il coordinamento tra attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento.
Contestualmente a quanto sancito dalla direttiva e sempre nell’alveo della protezione dei diritti dei consumatori, l’Ue introduce un nuovo strumento per potenziare la trasparenza sulle garanzie dei beni di consumo. Dal 27 settembre, i venditori dovranno esporre in modo visibile un «avviso armonizzato» per informare il pubblico sui diritti derivanti dalla garanzia legale: potrà essere affisso in negozio oppure caricato online sul sito del venditore.
Sul fronte dei produttori, invece, potranno offrire una garanzia commerciale volontaria di durabilità, senza costi aggiuntivi, attraverso una «etichetta armonizzata europea Garan».
Entrambe le misure vogliono favorire il dialogo tra imprese e consumatori, rafforzando l’informazione e mettendo un freno alle pratiche sleali.
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