
Resta il risarcimento per ritardi oltre le tre ore. Semplificate le procedure di rimborso e più attenzione per i viaggiatori fragili. Si attende l’ok del Consiglio Ue per l’entrata in vigore
Risarcimenti meno farraginosi in caso di ritardo. Posti gratuiti per i bambini e bagaglio a mano incluso nel biglietto. Queste sono sono alcune delle misure incluse nella nuova legge europea sui diritti dei passeggeri aerei e approvate dal Parlamento.
Con 646 voti favorevoli, 12 contrari e tre astensioni, gli eurodeputati hanno dato l’ok alle modifiche – concordate con il Consiglio europeo tramite un’intesa ancora provvisoria nel comitato di conciliazione – del regolamento sui diritti dei viaggiatori del trasporto aereo (261/2004). Che, in vigore dal 2004, assicura adeguate tutele in caso di interruzioni di viaggio, come il negato imbarco, il ritardo o la cancellazione del volo.
«Abbiamo lavorato duramente per garantire che i passeggeri non perdessero i diritti di cui godevano, assicurando al tempo stesso una migliore tutela per famiglie, persone a mobilità ridotta e tutti coloro che ne hanno più bisogno», ha commentato Virginijus Sinkevičius, vicepresidente della commissione per i Trasporti e il turismo. Una posizione a cui si è allineato anche il relatore Andrey Novakov: «Il voto di oggi rappresenta una vittoria, sia per i viaggiatori sia per il settore dell’aviazione europea. Dopo oltre 13 anni di stallo, sostituiamo finalmente l’incertezza con norme chiare, diritti più forti e maggiore certezza. Quando le persone prenderanno un aereo, i loro diritti non resteranno a terra».
Oltre a portare a casa nuove protezioni, i deputati sono riusciti a salvaguardare diritti fondamentali già validi. Come quello dei passeggeri al rimborso o alla riprotezione (vale a dire la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi) in caso di volo cancellato. Non solo: potranno anche continuare a chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore alle tre ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco.
La quantificazione dei risarcimenti non è stata toccata e continuerà a dipendere dalla distanza del volo: quindi, 250 euro per i tragitti fino a 1500 chilometri; 400 euro per quelli interni all’Ue e di oltre 1500 chilometri ma anche per quelli compresi tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per gli itinerari più lunghi.
Le compagnie potranno ridurre del 50 per cento il risarcimento per i viaggi più lunghi se garantiscono ai passeggeri una riprotezione verso la meta finale, se c’è stata un’interruzione del percorso o se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore. Non saranno, invece, obbligate a risarcire se ritardo o cancellazione sono legati a motivazioni o eventi che sfuggono al loro controllo. Le nuove norme intervengono proprio su questo punto, nel tentativo di definire meglio il perimetro: mettono, infatti, a disposizione un elenco (non esaustivo) di potenziali circostanze eccezionali, tra cui troviamo calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, passeggeri indisciplinati e scioperi del personale aeroportuale, dei fornitori di servizi di navigazione aerea o del personale di terra.
In ogni caso, gli operatori aerei saranno comunque tenuti ad assistere i passeggeri rimasti a terra, offrendo un ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, in caso di ritardi prolungati, un alloggio dove passare la notte (per massimo tre notti se l’annullamento del viaggio è dovuto a motivazioni indipendenti dalla compagnia).
Uno dei nodi su cui i deputati sono intervenuti è lo snellimento delle procedure di rimborso. I viaggiatori che optano per il rimborso e non per la riprotezione lo riceveranno in automatico. Chi, invece, dovrà fare i conti con interruzioni dell’itinerario riceveranno istruzioni chiare su come fare domanda di risarcimento entro quattro giorni dalla fine del viaggio. Non sarà necessario avere un account o un’applicazione specifica per accedere a questa procedura.
Le domande di risarcimento dovranno essere presentate entro nove mesi. Una volta inoltrate, le compagnie avranno 30 giorni a disposizione per pagare la cifra dovuta o giustificare il danno con le circostanze eccezionali, spiegando dunque il perché nessun importo verrà erogato. E, in sostanza, dirottando i passeggeri a chi si occupa della gestione dei reclami.
Chi viaggia in aereo potrà utilizzare il volo di ritorno di un biglietto A/R anche se non ha potuto fruire della tratta di andata, senza pagare supplementi.
Ma non finisce qui: le nuove regole, infatti, sanciscono anche il diritto di portare a bordo, senza costi in più, una piccola borsa o uno zaino. Rispetto a questo, i deputati hanno spinto per mettere nero su bianco l’obbligo – per compagnie aree, intermediari e portali di ricerca – di mostrare sempre al cliente la tariffa comprensiva di bagaglio a mano sin dal primo step della prenotazione. Non sarà illegale però, da parte delle compagnie, offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza bagaglio a mano.
Novità significative anche sul fronte dei documenti: non sarà più addebitata ai passeggeri la correzione di errori di ortografia nel nome o per l’uso della versione stampata della carta d’imbarco se hanno già fatto il check in. Non solo: verrà garantito anche il diritto dei passeggeri di ricevere la carta in formato digitale al momento del check in, senza ulteriori richieste e senza la necessità di un account o un’app ad hoc. E non si potrà negare l’imbarco a chi, pur disponendo della versione digitale, ha usato quella cartacea.
Ultime, ma non per importanza, le tutele per i passeggeri vulnerabili. I soggetti con disabilità e mobilità ridotta godranno del diritto al risarcimento, alla riprotezione e all’assistenza da parte del personale della compagnia scelta se non riescono a prendere un volo per l’inadempienza dell’aeroporto, quindi l’incapacità di aiutarli a raggiungere il gate in tempo.
Per le famiglie con bambini, invece, niente più posti separati: le compagnie dovranno offrire alla persona che accompagna l’under 14 un posto adiacente senza supplementi. E lo stesso vale per passeggeri con disabilità, a mobilità limitata e donne incinte.
Una volta approvato dal Parlamento, come previsto dall’iter di terza lettura, l’accordo provvisorio raggiunto in sede di comitato di conciliazione dovrà essere confermato dal Consiglio europeo entro inizio agosto per diventare operativo. Le norme aggiornate, quindi, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue. E, da quel momento, Stati membri e compagnie avranno un anno per prepararsi all’attuazione definitiva.
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