Fine vita alla Consulta sul “sostegno vitale”, 11 malati per la prima volta in udienza

Oggi, in udienza pubblica, interverranno i giudici relatori Viganò e Antonini e per le parti gli avvocati Maria Elisa D’Amico, Francesco Di paola, Filomena Gallo, Benedetta Liberali, Mario Esposito, Carmelo Leotta. Lo Stato sarà rappresentato dagli avvocati Ruggero Di Martino e Gianna Maria De Socio. Attesa dalla Corte anche la decisione della legge sarda sul suicidio assistito osteggiata dall’Esecutivo.

Dubbi di costituzionalità e pronunce precedenti

 All’attenzione del giudice delle leggi, il Gip sottopone i suoi dubbi su un cortocircuito giuridico: se il medico può legalmente assecondare il rifiuto delle cure di un paziente attaccato a un macchinario, consentendo che questo conduca alla morte, perché non può aiutare un malato altrettanto grave che ha la sola “colpa” di non dipendere da un presidio meccanico? Secondo il giudice bolognese, l’interpretazione restrittiva di questo requisito vìola i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione, per persone che si trovano a vivere situazioni simili. Imporre il vincolo del sostegno vitale crea una discriminazione tra malati che soffrono allo stesso modo e, come evidenziato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rischia paradossalmente di costringere un paziente a subire trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere alla procedura. Per il Tribunale di Bologna a contare deve essere la natura della malattia e la gravità del dolore, non il tipo di terapia ricevuto.

 La Consulta si è già pronunciata due volte (sentenze 135/2024 e 66/2025) sul sostegno vitale, ma relativamente al diritto di rifiutare le cure mediche, e con decisioni interpretative che hanno lasciato spazio ad applicazioni diverse. Con la sentenza 135/2024, la Corte costituzionale ha chiarito che nel concetto di «trattamento salvavita» rientrano non solo quelli che costituiscono una vera e propria “sostituzione” di una funzione vitale che l’organismo è ormai del tutto incapace di assicurare autonomamente, ma anche i dispositivi medici, le terapie farmacologiche continuative e l’assistenza costante di terzi. Con la sentenza successiva (66/2025) il giudice delle leggi ha affermato la legittimità della norma che subordina la non punibilità dell’aiuto al suicidio alla presenza del requisito del sostegno vitale.

In questo contesto, e ancora in assenza di una legge, i pazienti sono il balia della discrezionalità. Le Regioni si sono mosse in ordine sparso cercando di intervenire, ma solo nello stretto ambito delle proprie competenze. Nulla possono, dunque, sulla presenza del requisito del trattamento di sostegno vitale, che può essere rimosso o “autenticamente” interpretato solo dal legislatore statale.

I malati ammessi all’udienza

Per la prima volta sono ammessi all’udienza otto malati, rappresentati dai loro legali, contr0 la morte assistita e tre che chiedono invece di accogliere la questione di costituzionalità, in funzione di una disciplina che apra a un’interpretazione più ampia del requisito. A opporsi, invece, a una lettura estensiva della condizione del sostegno vitale, dettata con la sentenza Cappato, ci saranno otto pazienti affetti da malattie irreversibili, perfettamente capaci di intendere e volere. Nessuno dei malati presenti è comunque, oggi, come premettono, pronto a morire.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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