Pochi i Comuni che hanno aderito al Contrassegno unificato disabili europeo

L’accesso di persone disabili alle Ztl «costituisce un diritto incondizionato» e non dovrebbero essere introdotti oneri in capo a chi difficoltà motorie

Come è noto, in concomitanza con le Olimpiadi si svolgono anche i giochi paraolimpici. Così è stato quest’anno, in Italia, per le olimpiadi invernali. Dopo gli autorevoli riconoscimenti, resi dalle più alte cariche dello Stato ai nostri splendidi atleti paraolimpici, restano tuttavia, per i cittadini disabili, le quotidiane difficoltà per la loro mobilità. Nel 2022 è entrata in vigore la normativa nota come Piattaforma Cude, Contrassegno unificato disabili europeo, secondo la quale, per l’accesso alle Ztl di veicoli utilizzati da persone disabili per deficit motorio, bisogna preventivamente indicare – per la registrazione sulla Piattaforma – le targhe di due veicoli, con facoltà di comunicare altra targa in sostituzione di uno dei veicoli già registrati: ciò, ai fini del controllo della targa, con telecamere, ai varchi Ztl dei Comuni aderenti alla Piattaforma.

Si tratta delle specifiche disposizioni di cui al Dm del 5 luglio 2021 firmato, di concerto, dai ministri Giovannini (ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile), Franco (ministro dell’Economia e delle finanze), Lamorgese (ministro dell’Interno), del Governo Draghi. Disposizioni che prevedono, dunque, limitazioni per il numero di veicoli utilizzabili, nonché oneri economici (disponibilità di cellulare o pc) e adeguate capacità tecnologiche (per accesso alla Piattaforma). Tenuto conto della bassa percentuale di Comuni aderenti alla Piattaforma – prova evidente della ritenuta inutilità della normativa Cude da parte degli stessi enti interessati – era stata presentata una mozione, con prima firmataria la senatrice Paola Ambrogio, al fine di rendere obbligatoria tale adesione.

Si è appreso che le senatrici Michaela Biancofiore e Giusy Versace, favorevoli alla detta normativa, hanno poi presentato a loro volta analoga interrogazione, richiamando l’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Eu, nonché la sentenza della Cassazione 28144 del 2022 secondo cui l’accesso di persone disabili alle Ztl «costituisce un diritto incondizionato». È bene precisare che l’articolo 26 della Carta dell’Eu è finalizzato a garantire, alle persone con disabilità, proprio l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (dunque, effettiva inclusione, senza limitazioni); per la Cassazione, l’accesso di persone disabili alle Ztl «costituisce un diritto incondizionato».

Le modalità di controllo, previste dalla Normativa Cude, risultano invece addirittura in stridente contrasto con norme statali pienamente in vigore:
a) con l’articolo 381 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede, per persone disabili per deficit motorio, libertà di circolare su tutto il territorio nazionale, senza alcun vincolo a uno specifico veicolo, con il solo obbligo di esporre il contrassegno attestante la disabilità, in originale, «per i controlli» (oggetto del controllo deve essere il contrassegno e non la targa);
b) con gli articoli 11 e 12 del Dpr 503/1996 («norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche»). La Corte costituzionale, con ordinanza 0328 del 2000, ha avuto modo di precisare che il «contrassegno invalidi, non è vincolato a uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale».

Giova ricordare, infine, che ben potrebbero essere effettuati controlli, ove ritenuti opportuni, con modalità diverse dall’uso di telecamere; è infatti certamente possibile la sorveglianza su strada, mediante l’espletamento dei servizi di polizia stradale, di competenza anche della polizia municipale nell’ambito del territorio comunale (articolo 12 del Codice della strada): con personale ai varchi Ztl oppure all’interno della zona stessa, per verificare l’esposizione del contrassegno e la presenza del suo titolare a bordo dell’auto.

È dunque auspicio di tutti poter fare affidamento su istituzioni, non solo attente alle imprese sportive compiute da atleti disabili, ma anche pronte ad adottare provvedimenti di civiltà e solidarietà, nonché in linea con principi costituzionali (articolo 3,secondo comma, della Costituzione: è «compito della Repubblica rimuovere ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»), al fine di agevolare, in concreto, i cittadini con deficit motorio: connotazioni che, a mio avviso, non pare siano compiutamente ravvisabili nella normativa Cude, per tutte le considerazioni esposte. Concludo con una frase di Michela Murgia, scrittrice nota anche per la sua costante vicinanza ai più deboli: «se la vita ti porta via qualcosa e ti rende fragile, non è la forza dell’altro che ti serve, ma sapere che la tua debolezza è accolta e capita, che nessuno la teme o la sfugge».

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