
Colpa qualificata e aumento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per il difensore che corrobora le proprie tesi con precedenti giurisprudenziali inesistenti, frutto di “allucinazione informatica”». Per la prima volta la Cassazione si diffonde nel dettaglio della natura e delle conseguenze di un utilizzo improprio dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ordinaria attività di difesa.
L’orientamento della Corte
A farlo è la Terza sezione penale con la sentenza 23006, con la quale la Corte ha chiarito che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate, e che l’allegazione di precedenti inesistenti, alterando il corretto contraddittorio, ostacolando l’esame di legittimità e compromettendo l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi, è condotta sintomatica della maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi generici o solo ripetitivi.
Tutti questi elementi si raccordano con la disposizione, articolo 616 del Codice di procedura penale, che consente di graduare la sanzione «tenuto conto della causa di inammissibilità» e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità è imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.
In questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un elemento aggiuntivo rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è cioè di fronte a una semplice fragilità argomentativa, «ma a una patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l’allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto». In questa situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto esistente, ma costituisce il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile.
Nessuna esclusione di colpa
Il punto decisivo, sottolinea la sentenza, è che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, non si colloca in una situazione assimilabile all’incolpevole errore oggettivamente inevitabile, ma «manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale».
Fonte: Il Sole 24 Ore
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