Transizione green, iperammortamento da perfezionare

Il recente iperammortamento introdotto dall’art.1 commi 427-436 della l.199/2025 costituisce senza dubbio uno strumento di facile spendibilità per le imprese che si colloca nella scia dell’esperienza Piano Transizione 5.0, senza l’effimera veste di agevolazione one shot non avendo natura di credito di imposta e con una (relativa) stabilità temporale e prevedibilità. Sebbene la misura presenti nella sua concreta attivazione plurimi oneri comunicativi al GSE a pena di decadenza, la sua efficacia è garantita attraverso un apprezzamento dell’effettivo impiego dei beni oggetto di investimento nella fiscalità del piano di ammortamento espressivo della utilità pluriennale del bene e, quindi, di una meditata programmazione da parte del management il quale potrà disporre delle risorse finanziarie derivanti dal risparmio delle imposte non dovute a seguito del maggior valore fiscale deducibile. La combinazione di elementi tecnici ed effetti sulla riduzione della base imponibile giustifica un concorso di poteri di controllo e un necessario coordinamento fra diverse entità pubbliche (GSE e Agenzia delle Entrate) da massimizzare in termini di efficienza entro i termini di accertamento quinquiennali per evitare ipotesi di abuso, frodi e inesistenza come accaduto per i superbonus per l’edilizia; si tratterà di controlli ex post di genere tecnico-giuridico nei quali il contraddittorio preventivo sullo schema di atto avrà una indubbia utilità. La domanda che si pone è se l’iperammortamento nella sua attuale veste e durata solo triennale possa realmente rappresentare un valido sostegno alla transizione ecologica i cui costi sono notoriamente elevati e non sostenibili dalla maggior parte delle medio-piccole imprese e la cui sostanza fonda i rating ESG delle società. Se, da un lato, è inevitabile che lo strumenti non sia fruibile dalle piccole imprese collettive e individuali che abbiano optato per il regime forfaittario, dall’altro si apprezza la non discriminazione delle imprese e società agricole tassate su base catastale per le quali non esisteva altra soluzione che quella dell’attribuzione di un credito di imposta. Il settore degli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo anche a distanza compresi gli impianti di solo stoccaggio occupa uno spazio prevalente ma resta oggettivamente generico e bisognoso di dettagli in quanto i singoli componenti oggetto di acquisto di per sé sono valorizzabili solo se considerati in una logica di azienda green; in altri termini occorre rendere certa e controllabile la modalità di aggregazione, di produzione e l’output dell’impianto nonché comprendervi tutti quei costi iscrivibili tra le immobilizzazioni (es. software) riferibili a investimenti strumentali a quello principale, quelli riferibili alla dismissione di impianti tradizionali nonché gli interessi passivi per gli eventuali finanziamenti: ciò senza dubbio richiede oneri di certificazione tecnica anteriori all’attivazione dell’impianto ma anche successivi con cadenza annuale corrispondente alla deduzione dell’iperquota di ammortamento. Andrebbe, inoltre, disciplinata l’attrazione nell’iperammortamento dei costi accessori a quelli principali nonché di quelle prestazioni (es. software, consulenze) per loro natura strumentali; pare necessaria una semplificazione e unicità della regola di imputazione reddituale ex art.109 del Tuir per evitare una frammentazione formale dei valori iperammortizzabili seppur a fronte dell’unicità e contestualità di impiego con regolamentazioni diverse in base alla specifica competenza fiscale dei singoli investimenti. Nella prospettiva di una rapida implementazione e abbattimento dei costi la previsione che gli acquisti possano essere effettuati con partner extra UE e non solo residenti nella UE o che i beni possano essere prodotti anche fuori dall’Unione dovrebbe consentire alle imprese (e alle stabili organizzazioni di società estere) di non modificare gli attuali assetti contrattuali. La misura non sembra espressamente orientata alla completa transizione ecologica dell’impresa se non per il settore dell’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nei limiti, peraltro, stringenti fissati dal decreto interministeriale; senza dubbio si potevano comprendere investimenti destinati all’end of waste, al riutilizzo di materie prime con procedure di economia circolare industriale idonee a ridurre il fabbisogno di materie prime nonché alla creazione di materie cosiddette prime seconde tali da garantire continuità dei processi produttivi con riduzione di acquisti di materie; infine, si è del tutto trascurato il settore degli investimenti nel riutilizzo di risorse naturale rare come l’acqua, elemento ancora necessario nei processi produttivi la cui scarsità sembra ancora poco apprezzata: emblematici i casi delle acque reflue e della desalinizzazione al fine di ridurre la desertificazione dei molti territori con danni all’agricoltura per svariati miliardi. Ecco, allora, l’auspicio di poter apprezzare in un prossimo futuro gli investimenti nel settore ambientale a tutto tondo, valutandone l’impatto sulla riduzione di emissioni di CO2 e sul consumo di risorse naturali e, nel medio-lungo periodo, la virtuosa ricaduta sulla spesa pubblica ambientale il cui finanziamento è eterogeneo (distribuito tra la fiscalità generale e i tributi ambientali come gli ETS e CBAM) ma destinato a restare costante se non si riducono le cause del relativo fabbisogno. Infine, occorre riflettere se i tempi non siano maturi per una stabile differenziazione qualitativa degli investimenti introducendo nello stesso Tuir n.917/1986 (seguendo le indicazioni contenute nel c.d. codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 27 novembre 2025 n.184 di attuazione della delega di cui all’art.3, commi 1 e 2 lett.b) della l. n.160/2023) un iperammortamento a regime dedicato agli investimenti green oriented definiti attraverso una normativa secondaria tecnico/scientifica contenuta in un decreto interministeriale

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