Aumenti da rinnovi contrattuali, si allarga il perimetro della sostitutiva al 5%

Le imposte sostitutive sui rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale o per i turni, previste dalla legge 199/20265 (Bilancio 2026), tornano sotto la lente dell’agenzia delle Entrate, che per sciogliere altri dubbi interpretativi sull’applicazione dell’articolo 1, commi 7, 10 e 11 ha pubblicato la circolare 3/E/2026, che fa seguito alla precedente circolare 2/E/2026 del 24 febbraio.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% a favore dei lavoratori dipendenti privati sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva si applica in caso di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro anche se derivante da più rapporti di lavoro. L’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nel giorno di riposo settimanale e per le indennità turno, entro un limite annuo di 1.500 euro per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro nel 2025, è stata a sua volta introdotta dall’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio. Di seguito, i principali chiarimenti contenuti nella circolare.

Indennità di cassa

Nel caso in cui i Ccnl prevedano incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, come quelle di cassa o quelle variabili, ad esse è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% dal momento che queste indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria e che l’incremento retributivo tocca anche questi istituti.

Incrementi retributivi precedenti la sottoscrizione del Ccnl

Per l’Agenzia sono detassabili anche gli incrementi frutto di rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 anche nel caso in cui siano riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione, purché erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. L’agevolazione non si applica, però, in caso di importi previsti dal rinnovo ma erogati «una tantum».

Fonte: Il Sole 24 Ore

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