Diritto di sciopero limitato nella logistica che muove i beni essenziali su gomma

Spetta ai sindacati verificare se l’attività aziendale rientra tra quelle tutelate

Le azioni di sciopero riguardantila logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990 quando incidono sulla movimentazione di beni la cui distribuzione costituisce servizio pubblico essenziale. Così ha deciso la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali con la delibera 26/201, adottata nella seduta del 6 luglio.

Il caso nasce nell’ambito di una vertenza sindacale con iniziative di protesta che si sono tradotte nel blocco fisico degli accessi carrabili a un sito, con impedimento, totale o parziale, dell’ingresso e dell’uscita dei mezzi destinati alla movimentazione delle merci. L’azienda aveva segnalato che il sito movimenta generi alimentari, anche deperibili, destinati pure a clienti che svolgono attività di ristorazione collettiva presso ospedali e scuole.

È questo il punto centrale della decisione. La Commissione richiama l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146/1990, che include tra i servizi pubblici essenzialil’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità. Muovendo dalla delibera di orientamento 26/88 dell’11 marzo 2026, l’Autorità ribadisce che il riferimento normativo all’«approvvigionamento» e non al solo «trasporto», consente di ricomprendere l’intero complesso delle attività organizzate per assicurareil flusso delle merci dall’origine alla consegna finale. In questa prospettiva, la logistica non rileva soltanto come attività strumentale o accessoria al trasporto, ma come segmento funzionalmente integrato della catena di distribuzione dei beni essenziali.

L’applicazione della disciplina sui servizi pubblici essenziali non dipende più soltanto dalla destinazione dei beni a specifiche collettività protette, come ospedali, scuole o strutture assistenziali, ma dalla natura dei beni movimentati. Se si tratta di energie, prodotti energetici, risorse naturali o beni di prima necessità, la disciplina della legge 146/1990 può trovare applicazione anche nella fase logistica. Non è decisiva, secondo l’Autorità, la circostanza che l’impresa movimentasse anche beni di altro tipo. La compresenza di flussi essenziali e non essenziali non consente di sottrarre l’azione collettiva alle regole della legge 146/1990, salvo il caso in cui le attività siano nettamente distinte e autonome sul piano strutturale e funzionale.

Da qui le violazioni contestate: mancato esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, mancato rispetto del termine di preavviso, mancata predeterminazione della durata dell’astensione e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili. La Commissione richiama, in particolare, la clausola attuativa contenuta nel Ccnl merci e spedizioni del 1° marzo 1991, valutata idonea dall’Autorità, che impone di garantire, tra l’altro, il trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura e il trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.

Inoltre la Commissione ribadisce la legittimità della propria delibera di orientamento, valorizzando il dato letterale dell’articolo 1 della legge 146/1990. E afferma che l’applicazione della disciplina speciale discende dal fatto oggettivo che l’azione di sciopero si rivolga verso attività qualificabili come servizi pubblici essenziali. Spetta quindi ai soggetti proclamanti verificare se l’impresa nei cui confronti si intende agire svolga attività rientranti nel perimetro della legge.

Articoli correlati