
Regime speciale applicabile alle richieste di rimborso per le società extra Ue. Esentate dall’imposta anche le autorizzazioni per le frequenze radio
Agevolazioni speciali di carattere fiscale, anche ai fini delle imposte indirette sostengono l’organizzazione della trentottesima edizione della «America’s Cup- Napoli 2027», attraverso il rimborso dell’Iva pagata in Italia da parte dei soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi mediante portale elettronico. La novità potrebbe preludere a un ricorso sistematico all’agevolazione in relazione ad altre manifestazioni sportive.
L’articolo 3 del Dl 108/2026 «Sport» porta una disciplina innovativa alle disposizioni contenute nel Dl 96/2025 ed estende l’applicazione delle regole dell’articolo 38-bis, comma 1 del Dpr 633/1972 in materia di rimborsi Iva con una casistica molto ampia a livello soggettivo. Viene tuttavia delimitata la possibilità di rimborso diretto all’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «America’s Cup-Napoli 2027» e prevedendo le condizioni ordinariamente stabilite dalla norma, cioè: l’Iva deve essere detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del Dpr 633/1972; non deve trattarsi di operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate in base all’articolo 74-septies; l’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro o a 50 euro per il rimborso annuale.
Alla lettera della norma, sembrerebbero comunque escluse dal rimborsole importazioni anche con assolvimento dell’Iva nella dogana nazionale. Inoltre a questi rimborsi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del Decreto Iva (ufficio competente a ricevere l’istanza, termini del rimborso, interessi, provvedimenti di diniego, provvedimenti 1° aprile e 29 aprile 2010).
Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o dai soggetti che hanno effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario. Tuttavia, nel quadro innovativo dedicato alla manifestazione, l’ambito applicativo è più ampio di quello stabilito dall’articolo 38-bis 2. Infatti, la norma contenuta nel decreto Iva consente la richiesta di rimborso ai soggetti stabiliti in altri Stati membri della comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza. Invece, i soggetti ammessi dall’articolo 3 sono anche quelli stabiliti in Paesi terzi, quindi fuori dall’area della Comunità e per questo ampliamento probabilmente sarebbe necessaria una specifica autorizzazione posto che l’impostazione si pone fuori dai limiti dell’articolo 171 della direttiva 2006/112/Ce. Il rimborso dell’Iva a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità è effettuato secondo le modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/Ce.
Infine agevolazione anche per l’imposta di bollo. Con l’aggiunta del comma 6-ter all’articolo 7 del Dl 96/2025 viene stabilita l’esenzione da imposta di bollo sulle richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi all’assegnazione e uso temporaneo delle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento degli eventi competitivi connessi all’«America’s Cup-Napoli 2027» che già in virtù del provvedimento sono rilasciate a titolo gratuito.
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