Disagi pendolari, no alla sanzione da un milione  a Trenitalia

Per Palazzo Spada, corretta la sentenza con la quale il Tar aveva annullato la “multa” inflitta dall’Agcm per pratica commerciale scorretta

I disagi sopportatidai pendolari al rientro dalle ferie natalizie del 2021 nella tratta Roma-Napoli, sono stati circoscritti nel tempo e legati all’emergenza Covid.Situazioni eccezionali che hanno imposto di bilanciare le esigenze di mobilità con gli obblighi di contenimento del contagio, imponendo agli operatori del settore una continua rimodulazione dell’offerta di trasporto, inevitabilmentecondizionata da fattori esterni e non imputabili alle autonome scelte imprenditoriali.

Su queste motivazioni si basa la sentenza del Consiglio di Stato, che conferma la correttezza del verdetto con il quale il Tar Lazio aveva escluso la legittimità della sanzione di 1 milione di euro comminata dall’Antitrust a Trenitalia «per inadeguata gestione del traffico pendolare sulla tratta Roma-Napoli Caserta».

Il procedimento si riferisce al periodo gennaio-febbraio 2021. Le censure proposte dall’Antitrust, scrivono i giudici di Palazzo Spada, «non evidenziano vizi della sentenza (del Tar del Lazio,) impugnata la quale ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento sanzionatorio». Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso in appello proposto dall’Agcm, ha confermato l’annullamento disposto in primo grado della sanzione inflitta dall’Autorità nell’agosto 2021 a Trenitalia, accusata di pratica commerciale scorretta per «non aver predisposto, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento alla tratta Roma-Napoli, un numero di posti tali da soddisfare la domanda dei pendolari in possesso di un abbonamento».

 In primo grado, il Tar aveva accolto il ricorso di Trenitalia, ritenendo che «le condizioni contrattuali dell’abbonamento fossero conformi alla disciplina dettata dall’Autorità di regolazione dei trasporti – lo ricostruisce lo stesso CdS in sentenza – che il rapporto tra posti disponibili e numero degli abbonamenti fosse comunque idoneo a soddisfare la domanda prevedibile e che l’unico episodio concretamente accertato, verificatosi l’8 gennaio 2021, non fosse sufficiente a integrare una pratica commerciale scorretta».

Per i giudici amministrativi «correttamente il Tar ha ritenuto che dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato non emergano elementi sufficienti a dimostrare una condotta del professionista connotata da quel grado di offensività richiesto per integrare una pratica commerciale scorretta». La ricostruzione secondo la quale alcuni abbonati al tempo ebbero difficoltà nell’effettuare o modificare la prenotazione del posto «non appare sufficiente a dimostrare che la società avesse adottato una condotta contraria al canone della diligenza professionale. Occorre, infatti, considerare che i fatti si collocano in un contesto temporale circoscritto e del tutto eccezionale, caratterizzato dalle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica. In tale scenario, il fisiologico contemperamento tra esigenze di mobilità e obblighi di contenimento del contagio imponeva agli operatori del settore una continua rimodulazione dell’offerta di trasporto, inevitabilmente condizionata da fattori esterni e non imputabili alle autonome scelte imprenditoriali».

Allora l’Agcom aveva rivisto anzi al ribasso la sanzione, in considerazione delle perdite subite da Trenitalia nel 2020. Per l’Autorità, secondo quanto era emerso da rilevazioni d’ufficio e da accertamenti ispettivi alla stazione di Roma Termini, numerosi passeggeri non erano riusciti ad accedere ai treni della linea nonostante i posti non fossero occupati e/o riservati per il posizionamento “a scacchiera”. A Trenitalia era stato imputato di non aver gestito e programmato in modo adeguato la sua offerta in una delle tratte più interessate dal traffico pendolare, come la Roma-Napoli/Caserta, alla ripresa delle attività lavorative dopo la pausa di fine anno. Per l’Authority una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo «contraria alla diligenza professionale e che è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore».

La sanzione era scattata perché Trenitalia non avrebbe predisposto una capacità di trasporto adeguata a soddisfare la domanda dei pendolari, ai quali aveva venduto un abbonamento. E non avrebbe fornito altre misure informative o inerenti al sistema di prenotazione per offrire un adeguato servizio di trasporto a quella specifica categoria di viaggiatori, limitandone quindi i prevedibili disagi, nonostante disponesse di tutti i dati per valutare la domanda di spostamenti da parte della clientela pendolare. Di parere diverso sono stati i giudici amministrativi sia in primo grado sia in appello.

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