E-commerce, controlli doganali più stringenti con i Pid

Dal 1° novembre bisognerà fornire in Dogana i codici alfanumerici che compongono gli identificatori di prodotto per le verifiche di conformità e sicurezza

Identificatori di prodotto: la nuova frontiera dei controlli doganali Ue. Dal 1° novembre 2026 le imprese che operano nelle vendite a distanza di beni importati nell’Unione europea dovranno integrare nelle loro procedure una novità fondamentale: in virtù di quanto stabilito del Regolamento (Ue) 2026/382, sarà infatti obbligatorio comunicare alle autorità doganali i cosiddetti identificatori di prodotto (Pid – Product identifiers). Dal 1° luglio effettuare l’adempimento è già possibile su base volontaria per quelle aziende che vogliono anticipare i tempi.

La comunicazione in parola trae origine dalla stessa norma che ha già introdotto una trasformazione radicale nel commercio transfrontaliero, eliminando la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e sostituendola con un dazio fisso di 3 euro per singolo articolo.

I Pid non rappresentano una novità assoluta dal punto di vista tecnico, essendo codici alfanumerici già utilizzati dagli operatori per il monitoraggio dei magazzini e la gestione logistica. Tuttavia, la vera rivoluzione risiede nella loro trasmissione sistematica alle dogane durante l’importazione.

Esattamente quanto avviene negli Usa a partire dall’8 luglio scorso in relazione a una lista di circa 600 prodotti che gli esportatori (anche) italiani dovranno ora comunicare preventivamente alla Customs and boarder protection (Cbp) con riguardo al contenuto dei certificati di conformità (tra cui appunto il Pid) richiesti dalla Consumer product safety commission americana. La finalità di queste “nuove” procedure è chiaramente connessa alla sicurezza dei prodotti che attraversano le frontiere.

Come chiarito dalla Guidance Ue del 2 giugno 2026, anche per l’adempimento unionale l’obiettivo è fornire alle autorità strumenti di tracciabilità granulare lungo l’intera catena di fornitura. Grazie ai Pid, le dogane potranno identificare i prodotti non conformi ed estendere l’esito di un singolo controllo a tutti gli articoli caratterizzati da un rischio analogo, trasformando questi codici in una chiave di analisi trasversale che moltiplica l’efficacia delle verifiche senza gravare ulteriormente sulle risorse umane.

Il sistema si articola su tre categorie di identificatori: il primo, M-Pid (Merchant product identifier), assegnato dal venditore, marketplace o piattaforma. Questo codice identifica univocamente l’articolo nel contesto del sito di vendita, obbligatorio in ogni circostanza. Un secondo tipo, Ns-Pid (Non-standardised manufacturer product identifier), è attribuito dal produttore secondo criteri interni per la tracciabilità di filiera. Anche questo codice è sempre obbligatorio. Infine, un terzo tipo, S-Pid (Standardised manufacturer product identifier), basato su standard internazionali riconosciuti (come Ean o Isbn), va comunicato solo se già esistente, prevedendo altrimenti l’uso di un codice di “eccezione”.

La conformità al nuovo dettato non riguarda solo la presenza del codice, ma anche la sua pertinenza: è obbligatorio privilegiare l’identificatore che massimizza l’efficacia del controllo. La responsabilità dal punto di vista operativo risulta, quindi, distribuita: le piattaforme gestiscono il M-Pid, i produttori garantiscono Ns-Pid e S-Pid, mentre i dichiaranti doganali (titolari IOSS o rappresentanti indiretti) effettuano la comunicazione formale tramite i nuovi codici documento Taric (C127, C128, C129 e Y081 in caso di eccezione).

Questo ulteriore tassello di riforma strettamente connesso alla tracciabilità dei prodotti si inserisce in una visione di lungo periodo che culminerà nel luglio 2028 con la piena operatività del nuovo Codice doganale dell’Unione e dell’Eu customs data hub. In questo scenario, i Pid apriranno la strada al Passaporto digitale del prodotto (Dpp) previsto dal Regolamento (Ue) 2024/1781 sull’ecodesign, rendendo la trasparenza informativa un pilastro strutturale della circolazione delle merci nel mercato unico.

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