Il nuovo Codice Etico di ICOM manda in soffitta il museo universale: ora è partecipato

Si temeva un “Kyoto-bis”, ma dopo il rinvio del voto di Dubai, una larga maggioranza ha approvato, a Parigi, un nuovo testo: ecco le parole chiave. Assente il riferimento alle normative

Il 25 giugno 2026 a Parigi i Comitati nazionali e internazionali dell’International Council of Museums (ICOM), titolari del diritto di voto, sono stati chiamati a esprimere un giudizio su quella che l’Executive Board ha continuato a definire, fino all’ultimo momento, una «revisione» del Codice Etico per i Musei del 2004. La proposta è stata approvata nella tarda mattinata di giovedì con l’85,9% dei voti favorevoli, a fronte del 10,58% di voti contrari e del 3,52% di astensioni (540 votanti per più di 60 mila associati). Nonostante i timori, che avevano condotto a posticipare il voto, l’ampia maggioranza registrata testimonia una significativa convergenza all’interno dell’organizzazione attorno a una nuova concezione di museo, nella quale la centralità delle collezioni viene affiancata, sul piano dei principi, da quella delle comunità, segnando un riequilibrio del paradigma museologico.

Il Codice del 2026 abbandona la struttura fondata sugli otto principi del testo del 2004, sostituendola «con cinque principi identificati da lettere – spiega Sally Yerkovich, a capo della «revisione» – con l’intento di evitare eventuali interpretazioni gerarchiche». I nuovi principi «circolari» sono: S (Society), «I musei sono al servizio della società»; P (Professionalism), «I musei operano e comunicano con competenza, conoscenza e standard professionali»; E (Education), «I musei offrono esperienze diversificate per la condivisione della conoscenza e la riflessione»; C (Collections), «I musei ricercano, collezionano e conservano»; e G (Governance), «I musei sono enti permanenti e senza scopo di lucro».

La novità più significativa è tuttavia un’assenza. Scompare, infatti, il precedente Principio VII, «Museums operate in a legal manner», che imponeva ai musei di operare nel rispetto della normativa nazionale, regionale e internazionale applicabile e di conformare la propria condotta etica ai principi espressi dagli strumenti giuridici internazionali rilevanti in materia di patrimonio culturale, comprese le convenzioni non ancora ratificate dallo Stato in cui i musei erano situati. Sebbene il Preambolo affermi, sia pure in modo poco lineare – separando inspiegabilmente il riferimento alle convenzioni internazionali da quello al diritto internazionale – che il diritto costituisce «the baseline for action by museums and museum professionals», tale richiamo rimane sostanzialmente programmatico. Nello stesso paragrafo si precisa, infatti, che «a list of these frameworks, including international conventions, resolutions and declarations, accompanies this Code». Il riferimento è alle cosiddette Legal Guidelines, che, tuttavia, non sono state ancora approvate.

La scelta di operare una netta separazione tra etica e diritto costituisce uno degli elementi di maggiore discontinuità del nuovo Codice rispetto al quadro giuridico vigente. Essa sembra riflettere la volontà dei redattori di emancipare il Codice da un framework legislativo ritenuto, probabilmente, incapace di offrire risposte adeguate alle esigenze dei musei cui il documento si rivolge. Come emerge chiaramente dal Preambolo, il nuovo Codice non si presenta tanto come il risultato di una maturata consapevolezza del ruolo sociale del museo, quanto piuttosto come l’espressione di una sorta di autocritica istituzionale. Il testo è attraversato dalla consapevolezza dell’inadeguata comprensione delle implicazioni delle nuove tecnologie, alle quali i cinque principi «circolari» dedicano soltanto riferimenti marginali; della tardiva attenzione verso le istanze della sostenibilità, richiamate in maniera episodica; e della mancata piena consapevolezza dell’eredità del colonialismo, delle rinnovate spinte neocolonialiste e della persistenza delle asimmetrie di potere. In questa prospettiva, il contesto valoriale entro cui si colloca il nuovo Codice appare dominato da una sorta di grande mea culpa.

Un profilo preliminare, ma essenziale, riguarda la natura giuridica del procedimento che ha condotto all’adozione del nuovo Codice Etico dell’ICOM. Nel 2019, in occasione della 25ª Conferenza Generale di Kyoto, l’Executive Board affidò a ETHCOM il mandato di procedere a una review e, ove necessario, a una revision del Codice del 2004. ETHCOM ritenne che fosse necessaria una vera e propria revisione del testo, dando avvio però ai lavori per un nuovo codice. Tale qualificazione appare tuttavia problematica. Sotto il profilo giuridico, una revisione implica la permanenza dell’identità del testo originario, limitandosi a modificarne alcune disposizioni; l’adozione di un nuovo Codice, invece, presuppone la sostituzione integrale di quello precedente, la sua formale abrogazione e uno specifico mandato conferito all’organo incaricato della nuova redazione. La questione non è meramente terminologica. Se il testo approvato nel 2026 costituisce, come sembra, un nuovo Codice e non una revisione di quello del 2004, si pone un problema di legittimazione del procedimento seguito e di validità dell’atto finale. ETHCOM avrebbe, infatti, operato oltre il mandato ricevuto, senza che tale ampliamento delle proprie competenze fosse mai formalmente ratificato ex post dall’Executive Board, il quale, fino alla votazione finale, ha continuato a presentare l’operazione come l’adozione di un «Codice Etico rivisto».

La rivoluzione del mondo del museo: cosa cambia per i musei italiani?

Il principio S.2 stabilisce che l’attività museale debba essere orientata dai membri della società, rispettandone l’agency, la pluralità dei saperi e il diritto a partecipare alle attività del museo. Inoltre, attribuisce ai musei una nuova funzione, configurandoli come spazi di dialogo e di composizione dei conflitti sociali.

Il principio S.3 rafforza ulteriormente questa impostazione, imponendo il coinvolgimento delle comunità, compresi i Popoli Indigeni, nelle decisioni riguardanti il loro patrimonio, nel rispetto del loro diritto a identificarlo, preservarlo e interpretarlo, nonché del principio del consenso libero, preventivo e informato. Con riferimento ai beni provenienti da contesti culturali diversi da quello del museo che li conserva, viene richiesto, al principio C, di instaurare un dialogo con gli Stati, le comunità, i gruppi e le popolazioni di provenienza, al fine di rivedere o integrare la narrazione museale secondo prospettive alternative che tengano conto del punto di vista delle comunità storicamente marginalizzate.

Innovative sono anche le disposizioni sulle modalità espositive (inclusi i wall text): ai sensi del principio C.8, i beni devono essere presentati in modo rispettoso e le scelte espositive condivise con le comunità di riferimento, rendendo necessario, per i musei italiani, la predisposizione di procedure partecipative delle comunità di patrimonio.

Il principio S.4 impone che tutte le informazioni sui beni culturali non coperte da esigenze di riservatezza siano accessibili al pubblico, mentre il principio C.7 richiede la pubblicazione, online o su richiesta, della documentazione relativa alle collezioni. Per molti musei italiani ciò comporterà un rilevante investimento nella digitalizzazione di collezioni, cataloghi e archivi.

Nel complesso, queste disposizioni segnano un deciso spostamento del baricentro del Codice: dalla tradizionale centralità della funzione conservativa del museo a un modello fondato sulla partecipazione delle comunità e sulla condivisione dell’autorità interpretativa nella gestione del patrimonio culturale.

Il Codice attribuisce inoltre al museo un’esplicita funzione sociale, affidandogli il compito di contrastare le discriminazioni e il razzismo sistemico (S.5), promuovendo al contempo i diritti umani e quelli dei Popoli Indigeni. Infine, sul piano della governance, vengono richiesti più elevati standard di trasparenza e indipendenza, imponendo ai musei di rendere pubblici bilanci, fonti di finanziamento e politiche interne e di resistere a indebite influenze politiche, economiche e finanziarie (G.4).

Rigorosa è altresì la disciplina dei doveri gravanti sul personale museale. In particolare si irrigidiscono le misure per contrastare conflitti di interessi e gli obblighi relativi all’accettazione di regalie. Il Codice vieta inoltre al personale di raccomandare mercanti d’arte, case d’asta, periti o altri operatori del mercato (P.9), rafforzando così il principio di indipendenza rispetto agli interessi commerciali.

Il Codice introduce ulteriori limitazioni alle politiche di acquisizione per contrastare il fenomeno del traffico illecito di beni culturali. É vietato l’acquisto di beni provenienti da territori occupati, tanto nel passato quanto nel presente, nonché di oggetti appartenenti a collezioni costituite attraverso pratiche non etiche, distruttive o fondate sullo sfruttamento (C.4). Quest’ultima previsione implica, di fatto, che il museo sia chiamato a valutare non soltanto la storia dell’oggetto, ma anche le modalità con cui la collezione di provenienza è stata formata e il comportamento del collezionista.

Ai musei e ai loro professionisti è attribuito un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto del traffico illecito di beni culturali. Oltre a imporre lo svolgimento di un’adeguata due diligence sulla provenance dei beni, il Codice trasforma i musei in soggetti attivi nella lotta contro il traffico illecito, richiedendo loro di «collaborare con altri musei, istituzioni culturali, forze di polizia, autorità giudiziarie e organizzazioni internazionali impegnate nel contrasto al traffico illecito [di beni culturali], al fine di garantire il rispetto della normativa applicabile». Si tratta di un obbligo di particolare rilievo che, pur in assenza di specifiche linee guida operative, amplia significativamente le responsabilità sia delle istituzioni museali sia dei professionisti che vi operano. La portata di questa innovazione emerge con ancora maggiore evidenza dalla contestuale soppressione di un’altra importante previsione del Codice del 2004. Il combinato disposto dei principi 2.9 e 3.4 consentiva infatti, in via straordinaria, l’acquisizione di beni culturali di eccezionale rilevanza anche qualora, nonostante un’approfondita attività di due diligence, la loro provenance risultasse incompleta o presentasse lacune significative. Coerentemente con tale impostazione, il principio 2.11 riconosceva ai musei il ruolo di «deposito d’emergenza per oggetti o esemplari di provenienza ignota o acquisiti illecitamente e recuperati nel territorio di riferimento». L’eliminazione di tali disposizioni segna un netto cambio di paradigma. La chiara ricostruzione della provenance diventa oggi un requisito imprescindibile per la permanenza di un bene nelle collezioni museali, con la conseguenza che anche l’esposizione di oggetti già presenti nelle raccolte, ma privi di una documentazione sufficiente della loro storia proprietaria, rischia di risultare incompatibile con il nuovo Codice. Per i musei italiani ciò comporta un onere particolarmente gravoso: non sarà più sufficiente dimostrare la mera provenience, ossia l’origine geografica del reperto, per giustificare l’esposizione, ad esempio, di un manufatto etrusco appartenente alle collezioni permanenti. In assenza di una provenance adeguatamente documentata, il museo potrebbe infatti trovarsi in violazione del Codice del 2026.

Di particolare rilievo è, infine, il principio C.10, secondo cui i musei dovrebbero assumere un ruolo proattivo nei processi di restituzione dei beni rubati e di ritorno dei beni illecitamente esportati, sia in presenza di una richiesta formale sia quando individuino autonomamente elementi problematici (red flags) nella ricostruzione della provenance. Il procedimento restitutorio viene così concepito come un percorso collaborativo, fondato sul dialogo tra le parti interessate, piuttosto che come una decisione unilaterale del museo.

L’adozione del nuovo Codice Etico dell’ICOM, pur con le criticità e le ambiguità che lo caratterizzano, rappresenta indubbiamente una rivoluzione per la museologia contemporanea, un netto cambio di paradigma, che consacra il passaggio da un museo prevalentemente orientato alla conservazione delle collezioni a un museo autenticamente al servizio della società. Il museo viene così concepito come un bene comune delle comunità di riferimento e come uno spazio di confronto, partecipazione e costruzione condivisa del patrimonio culturale. Gli oggetti non sono più presentati come testimonianze da contemplare passivamente, ma diventano strumenti di dialogo e di produzione di significati, favorendo quel processo di «patrimonializzazione» evocato nei suoi testi dal Rettore Tomaso Montanari, attraverso il quale il patrimonio culturale acquisisce valore grazie alla relazione dinamica tra beni, istituzioni e comunità. Se, come è prevedibile, il nuovo Codice è già in vigore, per i musei italiani l’agenda sembra già particolarmente impegnativa.

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