
Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania resta applicabile il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta, automaticamente, la compensazione delle spese processuali.
Anche quando l’amministrazione riconosce l’errore e provvede a eliminare la pretesa prima della propria costituzione in giudizio, resta applicabile il principio della soccombenza virtuale qualora il contribuente sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere tutela.
È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza 2494/2026.
La controversia trae origine da un invito al pagamento e dal successivo atto di irrogazione delle sanzioni notificati a una società per il recupero del contributo unificato relativo a un giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione.
L’Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva emesso gli atti sulla base di una nota di recupero proveniente dalla Cancelleria della Suprema Corte, agendo, secondo la propria linea difensiva, quale mero esecutore delle indicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 208 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
La società impugnava gli atti evidenziando di avere già provveduto al versamento del contributo unificato contestato.
A seguito della proposizione del ricorso, l’ufficio effettuava le necessarie verifiche e accertava l’effettivo pagamento del tributo. Venivano, quindi, annullati in autotutela sia l’invito al pagamento sia il successivo atto sanzionatorio, con provvedimento adottato prima della costituzione in giudizio dell’amministrazione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992, ma condannava, comunque, l’ufficio al pagamento delle spese di lite.
L’amministrazione, conseguentemente, proponeva appello limitatamente a tale statuizione, sostenendo che il tempestivo annullamento degli atti e il ruolo meramente esecutivo svolto rispetto alle richieste della Cancelleria della Cassazione avrebbero dovuto condurre alla compensazione delle spese.
La Corte campana ha respinto il gravame, ritenendo corretta l’applicazione degli articoli 46 del Dlgs 546/1992 e 92 del Cpc da parte dei giudici di primo grado.
Richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione (tra le altre, sentenze 21380/2006 e 1230/2007, nonché ordinanza 22231/2011), il Collegio ricorda che nei casi di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impugnato non può operare alcun automatismo in favore della compensazione delle spese. Una simile soluzione finirebbe, infatti, per attribuire all’amministrazione un trattamento privilegiato non compatibile con i principi di ragionevolezza, parità delle parti e giusto processo.
Occorre invece verificare quale sarebbe stato l’esito della controversia qualora il giudizio fosse stato definito nel merito. È proprio questa valutazione prognostica a caratterizzare la soccombenza virtuale.
Nel caso esaminato, secondo i giudici, non vi erano dubbi sul fatto che la contribuente avrebbe ottenuto l’annullamento degli atti, essendo stato dimostrato il regolare pagamento del contributo unificato richiesto. L’annullamento in autotutela è, infatti, intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del contenzioso.
La Corte campana, pur riconoscendo che l’ufficio una volta ricevuto il ricorso si è attivato diligentemente e ha proceduto all’annullamento, con il primo atto utile, di tutti gli atti di recupero precedentemente notificati, ritiene, tuttavia, che tale circostanza non sia sufficiente per escludere la sua condanna alle spese. Il dato decisivo resta, infatti, che il contribuente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
Parimenti irrilevante è stata giudicata la circostanza che l’errore fosse riconducibile a una segnalazione proveniente dalla Cancelleria della Corte di cassazione. Secondo il Collegio, eventuali disfunzioni o erronee comunicazioni nei rapporti tra uffici pubblici attengono, esclusivamente, all’organizzazione interna dell’amministrazione e non possono tradursi in un pregiudizio per il contribuente.
L’autotutela successiva all’avvio del contenzioso, pur rappresentando una condotta diligente dell’amministrazione, non elimina gli effetti della soccombenza virtuale quando l’iniziativa processuale del contribuente si rivela l’unico strumento per ottenere la rimozione di una pretesa illegittima. In tale prospettiva, gli errori e le inefficienze interne alla pubblica amministrazione non possono incidere sul diritto della parte vittoriosa al ristoro delle spese sostenute per la propria difesa.