Polizia locale, quando l’oltraggio può non essere punibile

La tenuità è esclusa solo per le funzioni di pubblica sicurezza

Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale la causa di non punibilità per tenuità del fatto scatta soltanto se commesso nei confronti di agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio delle funzioni. Eventualità esclusa per la polizia municipale se non quando collabora, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia di Stato, dopo disposizione del sindaco per specifiche operazioni. Lo ricorda la Cassazione, con la sentenza 24069 depositata ieri.

La Corte ricorda che le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non derivano automaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, ma presuppongono le condizioni previste dalla disciplina di settore.

Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, la legge 7 marzo 1986, n. 65, «Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale», prevede, da un lato, che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia di Stato, dopo disposizione del sindaco, quando è fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Il prefetto attribuisce poi al personale di polizia locale, dopo la comunicazione del sindaco e la verifica dei requisiti prescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Le funzioni di polizia giudiziaria, secondo la medesima normativa, attribuite al personale di polizia municipale sono, invece, circoscritte all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e al tempo in cui gli stessi sono effettivamente in servizio.

Fatte queste premesse per delineare il quadro normativo di riferimento, la Cassazione si sofferma poi sul caso concreto (un pesante alterco tra una donna, alla guida di un’auto, e agenti di polizia locale per una contestazione di infrazione al codice della strada, divieto di sosta, con ulteriore rifiuto di presentare documenti di identità), per escludere che gli agenti di polizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale indirizzato ad assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada, rivestano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.

«Né potrebbe rilevare – sottolinea ancora la sentenza – l’ipotetica assunzione successiva delle funzioni di polizia giudiziaria in relazione proprio all’accertamento del delitto di oltraggio commesso in loro danno, considerato che la qualifica del soggetto passivo, dalla quale dipende l’operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente proprio in conseguenza del reato oggetto di contestazione».

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