Riparazione dei beni, cosa cambia con il recepimento della direttiva Ue

Tutto pronto per l’integrazione delle norme europee nel Codice del consumo italiano entro il 31 luglio. Previsti nuovi obblighi per i fabbricanti e garanzie più ampie

È tutto pronto per il recepimento della direttiva Ue 2024/1799, provvedimento che promuove la riparazione dei beni di consumo con lo scopo di ridurre lo smaltimento prematuro degli oggetti funzionanti o riparabili e di educare i consumatori a un utilizzo più prolungato, in linea con gli obiettivi della transizione green e del consumo sostenibile. Garantendo al pubblico un elevato livello di tutela, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità dell’economia.

Nel Consiglio dei ministri dello scorso 2 luglio, infatti, tra i decreti attuativi presi in esame c’era anche lo schema di Dlgs relativo alla direttiva – che modifica il regolamento Ue 2017/2394 e le direttive 2019/771 e 2020/1828 – e che verrà recepita inserendo nel Codice del consumo un titolo ad hoc con nuovi obblighi e indicazioni normative per i cittadini italiani. Nello specifico, per facilitare l’erogazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza tra i riparatori, l’atto stabilisce regole univoche che promuovono la rimessa a nuovo dei beni acquistati dagli utenti nel perimetro e al di fuori della garanzia legale prevista dalla direttiva Ue 2019/1771. Non solo: per limitare lo smaltimento prematuro (con conseguente calo dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi articoli) e abituare il pubblico al riuso, si propone di implementare le prescrizioni legislative legate alla riparazione, consentendo di richiedere il servizio a prezzi più accessibili.

Tra le novità più interessanti spiccano, sicuramente, la creazione di una piattaforma online a livello europeo, utile a mettere in contatto consumatori e riparatori; l’introduzione di un modulo Ue di informazioni sulla riparazione; l’obbligo di riparazione in capo ai fabbricanti di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, infine, un prolungamento della garanzia legale di altri dodici mesi nel caso in cui l’utente abbia deciso di sistemare l’articolo difettoso nel range di validità della garanzia.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni entro il prossimo 31 luglio, conformandosi così regolarmente a quanto previsto dalla direttiva e integrando le nuove norme negli impianti già in vigore. Ma proviamo a riavvolgere il nastro e a capire meglio di cosa si tratta.

Le disposizioni inserite nel nuovo titolo (inserito nella parte IV del Codice del consumo, dedicata ai temi della sicurezza e della qualità) si applicheranno alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore. I beni a cui il testo normativo si riferisce sono, sostanzialmente «beni mobili materiali, a eccezione di acqua, gas ed energia elettrica» e «beni mobili materiali che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale», elemento senza il quale non sono in grado di funzionare a dovere. Nel ventaglio, evidentemente, non sono inclusi tutti gli articoli indiscriminatamente: l’obbligo di riparazione, infatti, fa riferimento solo a quelli per i quali – negli atti giuridici Ue – sono previste apposite specifiche di riparabilità.

La prima novità introdotta, il «modulo europeo di informazioni sulla riparazione», si trova nell’articolo 127-quater e si dispiega in sette commi. Secondo quanto si legge, i riparatori possono fornire al consumatore il modulo, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta inoltrata e prima che il cliente sia vincolato da un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione. Deve essere messo a disposizione gratuitamente e su supporto durevole.

Proseguendo con la lettura, al comma 3 si nota un dettaglio importante. Se necessario un servizio di diagnostica, incluso un esame fisico o a distanza del prodotto, per capire meglio la natura del guasto, l’intervento da effettuare e stimare a spanne il prezzo, chi ripara può chiedere all’utente di pagare i costi richiesti, informandolo previamente della spesa.

Per avviare l’intervento, il documento deve riportare tutti i dati necessari. Ma quali sono? Occorrerà inserire, negli spazi appositi, identità del riparatore, il suo indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail e qualsiasi tipo di recapito che consenta al consumatore di contattarlo e comunicare con lui in maniera rapida ed efficace; il bene da riparare; la natura del difetto e la riparazione proposta; il prezzo o, se non può essere calcolato in maniera realistica, le modalità di calcolo e la cifra massima richiedibile per la riparazione; il tempo per completare l’intervento; la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e gli eventuali costi a carico del cliente se decide di fruire della sostituzione; il luogo di consegna del bene da riparare; la disponibilità di servizi accessori (rimozione, installazione e trasporto, eventualmente offerti da chi ripara o il dettaglio della spesa se resta a carico del consumatore); validità del modulo e informazioni supplementari.

Il riparatore non può modificare in alcun modo le condizioni di riparazione specificate nel modulo per 30 giorni a partire dalla data in cui ha fornito il modulo al cliente. Un periodo che può anche essere allungato, se riparatore e consumatore scelgono unanimemente di farlo. Dopo l’ok del consumatore, chi ripara è tenuto a eseguire il servizio nel rispetto dell’accordo siglato. Nel caso in cui non lo facesse, la parte lesa ha diritto ad accedere a tutti i metodi riparativi previsti da un normale contratto del consumatore, dalla risoluzione per inadempimento al risarcimento del danno.

Nell’articolo 127-quinquies il focus è sull’«obbligo di riparazione». Su richiesta del consumatore, il fabbricante deve riparare i beni per cui la normativa Ue prevede, come anticipato, specifiche di riparabilità. Non è tutto: chi ripara, infatti, deve mettere a disposizione le parti di ricambio, le informazioni su riparazione e manutenzione e specificare il periodo di tempo per cui i ricambi sono disponibili. In caso di riparazione impossibile, il fabbricante non è tenuto a eseguire l’intervento o può offrire un bene ricondizionato. E ancora, per non violare l’obbligo, può eventualmente affidarne la rimessa a nuovo a terze parti.

Il comma 2 chiarisce poi altri dettagli da non sottovalutare. La riparazione deve essere effettuata gratuitamente o a un prezzo ragionevole, nonché in un periodo di tempo congruo. Inoltre, è previsto anche che al cliente sia fornito un prodotto sostitutivo per tutta la durata dell’iter di rimessa a nuovo. Si tratta, ovviamente, di un oggetto da restituire.

Nel caso in cui il fabbricante preposto alla riparazione sia localizzato fuori dall’Ue, all’obbligo di riparazione deve pensarci il rappresentante autorizzato sul territorio europeo o l’importatore del bene. Se quest’ultimo manca, subentra il distributore.

Per quanto riguarda i fornitori delle parti di ricambio, anche per loro è previsto un obbligo: la merce che forniscono deve essere messa sul mercato a prezzi proporzionati. Restando sempre sul tema prezzi, il comma 5 implementa un altro elemento di novità: fabbricanti, rappresentanti, importatori o distributori devono assicurare al cliente l’accesso, tramite sito web libero, a informazioni relative ai prezzi applicati per la riparazione. In modo da lasciare a loro campo libero per tutte le valutazioni del caso. Inclusa, ovviamente, la scelta, del profilo a cui rivolgersi.

Un altro importante elemento di novità riguarda la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, che mira a facilitare l’incontro tra chi eroga il servizio e i clienti. All’interfaccia potranno registrarsi riparatori, venditori di beni oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi per accedere al ricondizionamento. Non solo: a questo parterre si aggiungono anche iniziative di riparazione di tipo partecipativo (Repair café), come anche quelle promosse da soggetti non profit in cui le persone mettono a disposizione le proprie competenze per riparare oggetti come computer, biciclette, telefoni e vestiti. Entro il 31 luglio 2027 la Commissione Ue dovrà sviluppare la piattaforma, di cui curerà direttamente anche la manutenzione. Per il pubblico l’utilizzo del servizio sarà gratis e la piattaforma sarà gestita dal ministero delle Imprese e del made in Italy, individuato come punto di contatto, tra le varie funzioni, preposto a fornire l’accesso alla sezione, al monitoraggio dei dati e alla rimozione delle informazioni invalide.

L’articolo 127-novies chiarisce un punto nodale. E prevede che sui siti web del Mimit, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’Agcm e sul portale tuttoconsumatori.it del Consiglio nazionale consumatori e utenti siano pubblicate sezioni ad hoc che riportino tutti i diritti dei consumatori e il link alla sezione nazionale della piattaforma Ue.

Quanto, invece, alle sanzioni – a eccezione dei casi in cui ci sia reato – il fabbricante, il rappresentante, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi previsti sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da 5mila a 50mila euro, considerando gravità, durata della violazione e condizioni economiche e patrimoniali dell’autore. In caso di episodi particolarmente gravi o recidiva, i limiti delle sanzioni saranno raddoppiati. Ad accertare le trasgressioni sarà l’Agcm.

L’ultima, grande novità riguarda l’estensione della garanzia legale. Nello specifico, qualora il consumatore preferisca, alla sostituzione, la strada della riparazione per ripristinare il bene e rimediare al difetto, il periodo di responsabilità a carico del venditore sarà ampliato di altri 12 mesi.

Tra le misure di accompagnamento all’attuazione della direttiva c’è, infine, anche l’istituzione di un «Osservatorio nazionale sulla riparazione». Si tratta di uno strumento utile a monitorare gli adempimenti applicativi del testo normativo: raccogliere le criticità riscontrate da pubblico e imprese e aiutare alla diffusione delle buone pratiche in materia di riparazione possono sicuramente aiutare ad adeguare i comportamenti alle leggi.

L’Osservatorio avrà il compito di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni, monitorare gli andamenti e facilitare il coordinamento tra attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva. Ne faranno parte rappresentanti del Mimit, del ministero dell’Ambiente, dell’Agcm, dell’Unione delle camere di commercio, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell’Istat, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale consumatori e utenti. Oltre a rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali dell’artigianato, delle Pmi, della distribuzione moderna organizzata, della produzione industriale e manifatturiera e del settore della riparazione.

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