
Oam: maggiore tutela del consumatore rispetto al sovraindebitamento
Dal 13 luglio, banche e intermediari finanziari avranno tre mesi per comunicare i dati relativi ai merchant (cioè grandi punti vendita, concessionari auto, venditori sul web) con cui sono convenzionati. L’Organismo agenti e mediatori (Oam) sarà infatti chiamato a vigilare anche su questi soggetti per la tutela del consumatore grazie al nuovo «Registro dei merchant» previsto dal Dlgs 212/2025 in applicazione della Direttiva europea «Credit consumer directive II» (CCD2).
La Direttiva Ue, infatti, intende garantire un alto livello di tutela e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, regolando anche le nuove forme di concessione del credito. Banche e intermediari finanziari dovranno quindi fornire i dati dei merchant con cui hanno stipulato convenzioni per l’erogazione di credito finalizzato all’acquisto di beni o servizi offerti dai merchant stessi. Dovranno, quindi, registrarsi sul portale dell’Oam e accreditarsi, per poi accedere all’apposito servizio che verrà attivato nel mese di settembre all’interno dell’area privata. Anche i merchant creditori (cioè coloro che forniscono beni o servizi e che concludono direttamente contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita) dovranno registrarsi al portale per ottenere l’accesso all’area privata in cui compilare un modulo informatico che dovrà essere sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da parte di un altro soggetto legittimato.
L’obbligo riguarda, quindi, i grandi punti vendita che offrono credito al consumo tramite convenzioni con i soggetti finanziatori o autonomamente. Queste catene dovranno perciò registrarsi attraverso le banche (o intermediari finanziari) con i quali hanno una convenzione oppure direttamente se offrono in proprio dilazioni di pagamento. Nel Registro sono infatti previste due sezioni distinte per le due casistiche. Sono esonerate le microimprese o le Pmi che, a titolo accessorio, concedono finanziamenti finalizzati o dilazioni di pagamento senza interessi e quando al consumatore siano addebitate solo le spese per i ritardi di pagamento.
Secondo gli operatori del settore, sottoposti a una survey effettuata nell’ambito del Rapporto Oam-Prometeia 2026, nel complesso l’adeguamento alla nuova disciplina non dovrebbe comportare cambiamenti radicali, ma richiederà alcuni aggiustamenti operativi e procedurali. Soprattutto per quanto riguarda i processi di valutazione del merito creditizio e nei sistemi di controllo interno. In tal senso, tra banche e intermediari finanziari la valutazione prevalente è che l’implementazione della Direttiva Ue tuteli il consumatore in modo particolare dal rischio di sovraindebitamento.
Secondo i rispondenti, infatti, criteri di valutazione più stringenti consentono una migliore qualità del credito e di rafforzare i presidi di protezione della clientela. Ulteriori effetti prospettati sono la riduzione dei tassi di approvazione per alcune tipologie di clientela e allungamento dei tempi di istruttoria. Rispetto al rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’Oam, secondo banche e intermediari le conseguenze principali saranno un miglioramento della reputazione del mercato della distribuzione del credito e una maggiore fiducia dei consumatori per la categoria dei professionisti del credito. L’altra faccia della medaglia sarebbe rappresentata da un aumento dei costi per maggiori oneri organizzativi per la necessità di adeguarsi ai controlli.
Secondo una porzione del campione, inoltre, sarà necessaria da parte dei vigilati una maggiore compliance interna. Anche gli agenti in attività finanziaria e i mediatori sono risultati complessivamente ottimisti: la percezione generale è che le novità introdotte dalla Direttiva Ue siano già operative.
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