Gli impianti di Tlc non prevalgono sui vincoli ambientali

Illegittima la norma che mette in subordine la tutela del paesaggio

L’esigenza di realizzareinfrastrutture di Tlc non può essere considerata sempre prevalente rispetto alla tutela dell’ambiente. Non è, quindi, compatibile con la Costituzione una norma che supera d’ufficio i vincoli paesaggistici. Ad affermarlo è la sentenza 121 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 25/2003.

La norma oggetto di impugnativa (anche nota come Codice delle comunicazioni elettroniche) stabilisce che nei casi di installazione di infrastrutture di telecomunicazione «e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione», non si applica il vincolo paesaggistico che caratterizza le zone gravate da usi civici. Il Codice dei beni culturali, infatti, dichiara all’articolo 142 queste aree come di interesse paesaggistico. Va ricordato che gli usi civici sono diritti di godimento che spettano a una comunità su una determinata area, come il pascolo, la caccia o la semina.

Secondo la Consulta, gli usi civici hanno «importanza strategica» in funzione «di tutela ambientale». Ora, dicono i giudici, con l’esclusione dell’applicabilità del vincolo paesaggistico, la norma impugnata «ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di Tlc rispetto a quello della tutela ambientale, che si esprime attraverso l’imposizione dello stesso vincolo».

Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazioni, «possono giustificare» altri interventi come «la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici» ma – prosegue la sentenza – «non possono eliminare del tutto la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione». I vincoli culturali e paesaggistici «richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorità preposte alla loro osservanza».

In altri termini, semplificare – conclude la decisione – «non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale. La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell’ambiente e altri interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità». C’è, così, contrasto con l’articolo 9 della Costituzione, che tutela il patrimonio ambientale. Non è ammessa, in questo contesto, «l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di Tlc rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici».

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