Sanzioni societarie, il fatturato perde terreno

Approvato in via preliminare il decreto che recepisce il Regolamento Listing act. Rivisti i poteri di Consob: su sequestri e perquisizioni sì del giudice non del pm

Il Testo unico della finanza si adegua alla disciplina comunitaria sugli abusi di mercato. E rivede meccanismo e importo delle sanzioni per le principali violazioni. Il Consiglio dei ministri di giovedì 2 luglio ha, infatti, approvato in prima lettura il decreto legislativo che adegua la disciplina nazionale al Regolamento Ue 2024/2809.

Il principale elemento di novità del regolamento Listing Act in materia sanzionatoria è dato dal fatto che le nuove norme prevedono in alcuni casi che gli Stati membri possano infliggere nei confronti delle persone giuridiche sanzioni amministrative stabilite in misura fissa solo quando l’importo calcolato in base al fatturato è sproporzionato alle circostanze dell’illecito.

Riscritto allora l’articolo 187 ter.1 del Tuf, dove con riferimento alla pubblicazione di informazioni privilegiate, si prevede una sanzione massima almeno pari al 2% del fatturato annuo dell’ente responsabile. Con particolare riferimento ai casi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, si prevede una sanzione edittale massima almeno pari al 2% del fatturato annuo dell’ente responsabile.

Se quest’ultimo è troppo basso rispetto alla gravità della violazione, la Consob può imporre una sanzione amministrativa di almeno 2.500.000 euro o di almeno un milione se l’ente è una Pmi (secondo la definizione fornita dalla raccomandazione 2003/361/CE).

Per quanto riguarda i casi di infrazioni in materia di insider list e internal dealing, spazio a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino allo 0,8% del fatturato (per le Pmi fino a 400.000 euro), mentre per le violazioni in materia di raccomandazioni di investimento la misura va da 5.000 fino a un milione di euro, oppure fino allo 0,8% del fatturato.

Eliminato poi l’automatismo sanzionatorio in materia di abusi di mercato, in base al quale l’applicazione di una sanzione pecuniaria conduce all’applicazione della sanzione interdittiva accessoria.

Quanto ai poteri della Consob, lo schema di decreto interviene in senso più garantista: alla figura del procuratore della Repubblica infatti si sostituisce quella del giudice nel caso sia necessario effettuare perquisizioni oppure procedere a sequestro dei beni che possono essere oggetto di confisca.

Quanto poi agli obblighi di collaborazione con Consob da parte delle amministrazioni pubbliche e della possibilità di accesso della Commissione all’anagrafe tributaria, la richiesta può avere per oggetto esclusivamente dati riguardanti soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente collegato alle esigenze di accertamento della violazione.

Nello schema di decreto si prevede poi che le società che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo sono tenute a fornire una serie di informazioni chiare e complete sulla loro struttura azionaria per garantire che gli investitori possano prendere decisioni informate e consapevoli. Queste informazioni devono figurare nei prospetti o nei documenti di ammissione equivalenti ed essere aggiornate nelle relazioni finanziarie annuali.

Il sistema multilaterale di negoziazione assicura che le azioni delle società che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo ammesse alle negoziazioni in tale sede di negoziazione siano chiaramente identificate come tali. Allo stesso tempo, le società informano i gestori del mercato sull’esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.

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