
La normativa dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) in vigore dal 2024 prevede rimborsi diretti in bolletta
Il rimborso scatta automaticamente se la corrente non torna entro 8 ore. Non è necessario presentare alcuna richiesta: l’accredito arriva nella prima bolletta utile trascorsi 60 giorni dall’interruzione o 180, quando il disservizio interessa oltre due milioni di utenti. Se l’indennizzo non viene riconosciuto entro i termini, l’utente può presentare un reclamo entro 8 mesi dal momento del blackout. A quel punto il distributore deve corrispondere il rimborso (o motivarne il rigetto) entro 3 mesi.
La normativa dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) in vigore dal 2024 ha abolito la precedente distinzione tra comuni grandi, medi e piccoli. Gli indennizzi restano differenziati per tipologia di utenza e crescono con la durata dell’interruzione. Se la corrente viene ripristinata provvisoriamente e si verifica un secondo blackout entro un’ora, i due episodi vengono considerati come un’unica interruzione: la durata complessiva è calcolata sommando almeno i periodi di effettivo disservizio.
Per le famiglie e le piccole utenze non domestiche fino a 6,6 kW di potenza, superate le 8 ore, l’indennizzo base è di 34,50 euro, che cresce di 17,25 euro per ogni 4 ore aggiuntive, senza alcun tetto massimo. Per le utenze non domestiche di taglia intermedia (tra 6,6 e 16,5 kW) gli importi quintuplicano: si parte da 172,50 euro, più 86,25 euro ogni 4 ore successive, anche in questo caso senza limite. Per le utenze più grandi il rimborso è proporzionale alla potenza. Le utenze in bassa tensione oltre i 16,5 kW ricevono 2,30 euro per kW, con incrementi di 1,15 euro/kW ogni 4 ore, fino a un massimo di 10.000 euro. Quelle in media tensione hanno un indennizzo unitario più basso (1,725 euro/kW) ma scatti più frequenti (0,862 euro/kW ogni 2 ore) e un tetto maggiore, pari a 40.000 euro. Per i produttori di energia la soglia base è di 0,172 euro/kW più 0,086 euro/kW ogni 4 ore, entro un limite di 10.000 euro.
Ci sono poche situazioni in cui il rimborso non è dovuto. Resta escluso ad esempio chi non è in regola con i pagamenti e, per la media tensione, chi è privo di una dichiarazione valida di adeguatezza degli impianti. Niente indennizzo anche quando il blackout deriva da furti documentati, da distacchi programmati comunicati da Terna con preavviso o disposti per la sicurezza della rete elettrica nazionale, o quando l’importo è inferiore a 30 euro.
Per le utenze connesse alla media tensione, ci sono indennizzi automatici anche al superamento di un numero massimo annuo di interruzioni (senza preavviso) indipendentemente dalla loro durata, purché superiore a un secondo. Sono escluse quelle avvenute per cause di forza maggiore, imputabili all’utente o già rimborsate perché prolungate. L’indennizzo scatta oltre le 6 interruzioni all’anno nei comuni con più di 50.000 abitanti, 9 nei centri tra 5.000 e 50.000 abitanti e 10 in quelli sotto i 5.000 residenti. Dal 2027 il limite sarà lo stesso per tutti: 8 interruzioni all’anno.
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