
Il Tribunale Ue ha riaperto la questione della «fumabilità» dei cascami, non preparati per la vendita al dettaglio
Nel dibattito sul tabacco grezzo e sui confini del contrabbando, le ultime pronunce del Tribunale Ue hanno riaperto una questione che in Italia sembrava ormai definita. I giudici unionali hanno adottato una lettura ampia della nozione di «tabacco da fumo», valorizzando la possibilità che un prodotto diventi fumabile anche dopo semplici manipolazioni industriali. Una prospettiva che, nelle intenzioni, mira a evitare elusioni e a garantire uniformità nel mercato interno europeo.
A ben vedere, l’intento del Tribunale è stato quello di supplire a un impianto normativo Ue che necessita sicuramente di un aggiornamento, per includere i prodotti innovativi, e disciplinare tutte quelle forme di commercio che non rientrano nell’attuale testo normativo.
Ma è proprio qui, a livello dell’attuazione della norma negli Stati membri, che si innesta la giurisprudenza della Cassazione, che negli ultimi due anni ha tracciato un solco netto. Le sentenze 47306/24, 20229/25, 5441/26 e 14720/26 hanno affermato un principio tanto semplice quanto decisivo: la disciplina delle accise sul tabacco è armonizzata e unitaria, e non consente interpretazioni estensive che alterino la disciplina prevista dal legislatore europeo.
La direttiva 2011/64/Ue (recepita nell’articolo 39-bis del Dlgs 504/1995) all’articolo 5, paragrafo 1, distingue con precisione tra tabacco trinciato o frazionato, fumabile tal quale, senza ulteriori trasformazioni industriali, e i cascami di tabacco, che diventano «tabacco da fumo» solo se preparati per la vendita al dettaglio.
È questo il punto che la Cassazione difende con rigore: la fumabilità non basta. Perché un prodotto sia “accisabile” deve essere fumabile senza successive manipolazioni industriali (anche minime); nel caso dei cascami di tabacco, occorre che essi siano confezionati per il consumatore finale. Senza questi requisiti, il prodotto resta tabacco grezzo, anche se appare similare a quello trinciato finito, emana odore di tabacco o può essere fumato dopo una trinciatura manuale.
Il Tribunale Ue, nelle sentenze T-190/25 e T-684/25, ha invece valorizzato la possibilità che un prodotto sia fumabile anche dopo manipolazioni minime, senza tuttavia chiarire cosa debba intendersi. Una visione che guarda alla sostanza economica e demanda la verifica al giudice nazionale. Nel nostro ordinamento, tuttavia, la Cassazione ha respinto questa impostazione, ricordando che la direttiva non lascia margini: il tabacco greggio è solo quello non fumabile senza ulteriori lavorazioni industriali e, nel caso dei cascami, quello non preparato per la vendita al dettaglio.
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