
Ininfluente l’insufficiente presenza a scuola dell’insegnante di sostegno
Il bambino con una grave disabilità non può essere costretto, sistematicamente, ad uscire dalla scuola dell’infanzia, prima che la campanella sia suonata per gli altri scolari. La riduzione dell’orario comprime, infatti, il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del disabile, facendo scattare una discriminazione. Né la discriminazione può essere esclusa solo perché la scelta – nello specifico di un istituto paritario – di tagliare il tempo è determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate. Ed è ininfluente anche che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno davanti al giudice amministrativo.
La Cassazione (sentenza 23363/2026) ha accolto il ricorso dei genitori di un bambino con una grave forma di autismo, costretto a lasciare i banchi prima dei “normodotati”, perché non era disponibile l’insegnante di sostegno, senza il quale la sua “gestione” diventava difficile. Un argomento che aveva convinto la Corte d’Appello ma non i giudici di legittimità.
Per la Suprema Corte ridurre l’orario di frequenza per esigenze organizzative della scuola nell’accoglienza dello scolaro disabile può ritardare, se non addirittura compromettere, la sua integrazione «non consentendogli di cogliere le opportunità, in termini di crescita e di socializzazione, che si legano allo stare con gli altri durante l’orario normale di frequenza della scuola».
È l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona e non viceversa. Questo pena la lesione del diritto fondamentale, finanziariamente incomprimibile, all’istruzione e all’uguaglianza sancito dalla Carta e dalle norme sovranazionali. Quanto all’insegnate di sostegno non è un sorvegliante speciale del bambino, ma un ponte tra lui e il resto della classe.
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